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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 13 / Protezione della salute umana e dell’ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) 

senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) 

senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c) 

senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

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