NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 39 / Adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle

Articolo 39

Adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle

1.  
Gli utilizzatori a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 37 al più tardi dodici mesi dopo avere ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.
2.  
Gli utilizzatori a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 38 al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.