Article 136 / Misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti
Articolo 136
Misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti
L'autorità competente per la sostanza è l'autorità competente designata dallo Stato membro quale relatore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 ed esegue i compiti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e all'articolo 48 del presente regolamento.
Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1o giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93:
documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell'allegato XV, parte B, del presente regolamento;
applica l'articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e
prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un'azione diversa da una modifica dell'allegato XVII del presente regolamento.
Le informazioni suddette sono trasmesse all'Agenzia entro il 1o dicembre 2008.