Article 16 / Compiti della Commissione, dell'Agenzia e dei dichiaranti di sostanze considerate registrate
Articolo 16
Compiti della Commissione, dell'Agenzia e dei dichiaranti di sostanze considerate registrate
1.
La Commissione o il pertinente organo comunitario mette a disposizione dell'Agenzia, per le sostanze registrate a norma dell'articolo 15, informazioni considerate come equivalenti a quelle prescritte dall'articolo 10. L'Agenzia inserisce tali informazioni o un riferimento alle stesse nelle sue banche dati e ne informa le autorità competenti entro il 1o dicembre 2008.
2.
Gli articoli 21, 22 e da 25 a 28 non si applicano per gli usi delle sostanze considerate come registrate a norma dell'articolo 15.