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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 80 / Presidenza del consiglio d'amministrazione

Articolo 80

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1.  
Il consiglio d'amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente fra i suoi membri che hanno diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando questi non è in grado di assumere le sue funzioni.
2.  
I mandati del presidente e del vicepresidente hanno una durata di due anni e scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio d'amministrazione. I mandati sono rinnovabili una sola volta.

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