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CELEX 02006R1907 · v20260622

ANNEX VII / PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA ( 59 )


)

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per:

a) 

le sostanze non soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate;

b) 

le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate e rispondenti ai criteri di cui all'allegato III, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b); e

c) 

le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate.

È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Per le sostanze che non soddisfano i criteri di cui all'allegato III sono richieste solo le prescrizioni fisico-chimiche di cui al punto 7 del presente allegato.

Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

▼M51

Fatte salve le informazioni presentate per altre forme, ogni pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica include la caratterizzazione della nanoforma sottoposta a prova e le condizioni di prova. Qualora siano utilizzate QSAR o l'evidenza sia ottenuta con mezzi diversi dalle sperimentazioni, sono fornite una giustificazione e una descrizione della gamma di caratteristiche/proprietà delle nanoforme a cui può essere applicata l'evidenza.

▼C1

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI eccettuato il punto 3 sull'omissione di informazioni circa sperimentazioni sull'esposizione adattate in modo specifico a una sostanza. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 60 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti mediante (Q)SARs validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

▼M64

Se un metodo di prova offre flessibilità nell’impostazione dello studio, ad esempio in relazione alla scelta dei livelli di dose, l’impostazione prescelta deve garantire che i dati ottenuti siano idonei ai fini dell’identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi. A tal fine la sperimentazione deve essere effettuata a livelli di dose adeguati. Se la scelta della dose (concentrazione) è limitata dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti biologici della sostanza in esame, occorre addurne la motivazione.

▼C1

Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

7.   INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.1.  Stato della sostanza a 20 °C e 101,3 kPa

 

7.2.  Punto di fusione/congelamento

7.2.  Non occorre realizzare lo studio per i solidi e i liquidi con punto di fusione/congelamento al di sotto del limite inferiore -20 °C

7.3.  Punto di ebollizione

7.3.  Non occorre realizzare lo studio:

— per i gas, o

— per i solidi con punto di fusione oltre 300 °C o che si decompongono prima di aver raggiunto il punto d’ebollizione. In questi casi, può essere stimato o misurato il punto d’ebollizione a pressione ridotta, o

— per le sostanze che si decompongono prima di avere raggiunto il punto d’ebollizione (ad esempio auto-ossidazione, riarrangiamento, degradazione, decomposizione, ecc.)

7.4.  Densità relativa

7.4.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è stabile in soluzione soltanto in un solvente particolare e se la densità della soluzione è simile a quella del solvente. In tali casi, basta indicare se la densità della soluzione è più elevata o meno elevata di quella del solvente, o

— se la sostanza è un gas. In questo caso, una stima basata su un calcolo è effettuata a partire dal suo peso molecolare e dalle leggi dei gas perfetti

7.5.  Pressione di vapore

7.5.  Non occorre realizzare lo studio se il punto di fusione è al di sopra di 300 °C.

Se il punto di fusione è compreso tra 200 °C e 300 °C, è sufficiente un valore limite, ottenuto per mezzo di una misura o di un metodo di calcolo riconosciuto

►M64  
7.6.  Tensione superficiale di una soluzione acquosa  ◄

7.6.  Occorre realizzare lo studio soltanto se:

— in base alla struttura ci si aspetta o può essere prevista un’attività superficiale, o

— l’attività superficiale è una proprietà desiderata del materiale.

Non occorre realizzare lo studio se l’idrosolubilità della sostanza è inferiore ad 1 mg/l a 20 °C

▼M51

7.7.  Idrosolubilità

Per le nanoforme occorre tenere inoltre conto della prova del tasso di dissoluzione in acqua e nelle pertinenti matrici biologiche e ambientali.

7.7.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è idroliticamente instabile al pH 4, 7 e 9 (emivita inferiore a dodici ore), o

— se la sostanza è facilmente ossidabile nell'acqua.

Se la sostanza appare «insolubile» in acqua, si procede a una prova di limite fino al limite di rilevabilità del metodo d'analisi.

Per le nanoforme al momento di effettuare lo studio occorre valutare il potenziale effetto distorsivo della dispersione.

Per i metalli e i composti metallici scarsamente solubili occorre fornire informazioni sulla trasformazione/dissoluzione in matrici acquose.

7.8.  Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

7.8.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica. Se la prova non può essere effettuata (ad esempio perché la sostanza si decompone, ha un'attività superficiale importante, reagisce violentemente durante la prova o non si scioglie nell'acqua o nell'ottanolo, o perché non è possibile ottenere una sostanza sufficientemente pura), occorre fornire un valore calcolato per log P e precisazioni sul metodo di calcolo.

Per le nanoforme al momento di effettuare lo studio occorre valutare il potenziale effetto distorsivo della dispersione nell'ottanolo e nell'acqua.

Per le nanoforme di sostanze organiche o inorganiche a cui non è applicabile il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua occorre considerare in alternativa lo studio della stabilità della dispersione.

▼C1

7.9.  Punto di infiammabilità

7.9.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è inorganica, o

— se la sostanza contiene soltanto componenti organici volatili con punto di infiammabilità superiore a 100 °C per le soluzioni acquose, o

— se il punto di infiammabilità stimato è al di sopra di 200 °C, o

— se il punto di infiammabilità può essere previsto con precisione per interpolazione a partire da materiali caratterizzati esistenti

7.10.  Infiammabilità

7.10.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è un solido con proprietà esplosive o piroforiche. Queste proprietà devono sempre essere esaminate prima di esaminare l’infiammabilità, o

— per i gas, se la concentrazione del gas infiammabile in una miscela con gas inerti è così bassa che, mescolata con l’aria, la concentrazione è in ogni momento al di sotto del limite inferiore, o

— per le sostanze che si infiammano spontaneamente a contatto dell’aria

7.11.  Proprietà esplosive

7.11.  Non occorre realizzare lo studio:

— se non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella molecola, o

— se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che comprendono l’ossigeno e se il bilancio d’ossigeno calcolato è inferiore a -200, o

— se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g e l’inizio della decomposizione esotermica si situa al di sotto di 500 °C, o

— se, per miscele di sostanze ossidanti inorganiche (divisione 5.1 delle Nazioni Unite) con materiali organici, la concentrazione di questa sostanza ossidante inorganica:

— 

— è inferiore al 15 % in massa se la sostanza è attribuita ai gruppi d’imballaggio I (pericolo alto) o II (pericolo medio) delle Nazioni Unite,

— è inferiore al 30 % in massa se la sostanza è attribuita al gruppo d’imballaggio III (pericolo basso) delle Nazioni Unite.

Nota: Non sono necessarie prove di propagazione della detonazione, né di sensibilità all’urto della detonazione se l’energia di decomposizione esotermica delle materie organiche è inferiore a 800 J/g

7.12.  Temperatura di autoinfiammabilità

7.12.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è esplosiva o si infiamma spontaneamente all’aria a temperatura ambiente, o

— per i liquidi non infiammabili all’aria, ad esempio con punto di infiammabilità oltre 200 °C, o

— per i gas senza intervallo d’infiammabilità, o

— per i solidi, se la sostanza ha un punto di fusione < 160 °C, o se i risultati preliminari escludono un autoriscaldamento della sostanza fino a 400 °C

7.13.  Proprietà comburenti

7.13.  Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è esplosiva, o

— se la sostanza è molto infiammabile, o

— se la sostanza è un perossido organico, o

— se la sostanza non è in grado di reagire esotermicamente con materiali combustibili, ad esempio sulla base della struttura chimica (ad esempio sostanze organiche non contenenti atomi di ossigeno o alogeno, e questi elementi non sono legati chimicamente all’azoto o all’ossigeno, o sostanze inorganiche non contenenti atomi d’ossigeno o d’alogeno).

Non è necessario effettuare la prova integralmente per i solidi se la prova preliminare segnala chiaramente che la sostanza ha proprietà comburenti.

Va notato che, poiché non esiste alcun metodo di prova che permetta di determinare le proprietà comburenti delle miscele gassose, tali proprietà devono essere valutate per mezzo di un metodo di stima basato sul raffronto tra il potere ossidante dei gas di una miscela e quello dell’ossigeno nell’aria

7.14.  Granulometria

7.14.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è commercializzata o utilizzata sotto una forma non solida o granulare

▼M51

7.14 bis.  Polverosità

Per le nanoforme

7.14 bis.  Non occorre realizzare lo studio qualora sia possibile escludere l'esposizione alla forma granulare della sostanza durante il suo ciclo di vita.

▼C1

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

▼M36

8.1.  Corrosione o irritazione cutanea

8.1.  Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

— se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000  mg/kg di peso corporeo).

Se i risultati di uno dei due studi di cui ai punti 8.1.1. o 8.1.2. permettono già di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione cutanea, non occorre realizzare il secondo studio.

8.1.1.  Corrosione cutanea, in vitro

 

8.1.2.  Irritazione cutanea, in vitro

 

8.2.  Gravi danni oculari o irritazione degli occhi

8.2.  Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, e rientra quindi nella classificazione come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca irritazione cutanea e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca irritazione degli occhi (categoria 2), o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

8.2.1.  Gravi danni oculari o irritazione degli occhi, in vitro

►M64  
8.2.1.  Se i risultati di un primo studio in vitro non consentono di giungere a una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l’assenza di potenziale di irritazione oculare, il dichiarante deve effettuare un altro o altri studi in vitro per questo endpoint o potrebbe richiederli l’Agenzia.  ◄

▼M42

8.3.  Sensibilizzazione cutanea

Informazioni che consentano

— di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se si può presumere che sia in grado di causare una sensibilizzazione significativa nell'uomo (cat. 1 A), e

— una valutazione dei rischi, ove necessario.

Non occorre realizzare lo studio o gli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

8.3.1.  Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico

Informazioni ottenute da uno o più metodi di prova in vitro/in chemico riconosciuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e aventi ad oggetto tutti i seguenti eventi fondamentali di sensibilizzazione cutanea:

a)  interazione molecolare con proteine della pelle;

b)  risposta infiammatoria nei cheratinociti; e

c)  attivazione di cellule dendritiche

Non occorre realizzare lo o gli studi:

— se è disponibile uno studio in vivo conformemente al punto 8.3.2, oppure

— se i metodi di prova in vitro/in chemico disponibili non sono applicabili alla sostanza o non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.

Se le informazioni ottenute da uno o più metodi di prova aventi a oggetto uno o due eventi fondamentali della colonna 1 consentono già una classificazione e una valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3, non è necessario svolgere studi aventi ad oggetto uno o più altri eventi fondamentali.

8.3.2.  Sensibilizzazione cutanea, in vivo.

Uno studio in vivo può essere condotto solo se i metodi di prova in vitro/in chemico descritti al punto 8.3.1. non sono applicabili o se i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.

Il saggio LLNA (Local Lymph Node Assay) sui topi è il metodo privilegiato per la sperimentazione in vivo. Soltanto in circostanze eccezionali si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di prova. Nel caso di uso di un'altra prova in vivo si deve fornire una giustificazione.

Gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017 e che rispettano le prescrizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 4, sono da considerare idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard.

▼C1

8.4.  Mutagenicità

►M70  
8.4.  In caso di risultato positivo dello studio in vitro della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 del presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante effettua uno studio in vitro di cui all’allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità in vitro dà un risultato positivo, il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.
Non occorre realizzare lo studio in vitro della mutazione genica dei batteri se la prova non è applicabile alla sostanza. In tal caso, il dichiarante fornisce una giustificazione ed effettua uno studio in vitro di cui all’allegato VIII, punto 8.4.3. In caso di risultato positivo dello studio, il dichiarante effettua uno studio di citogenicità in vitro di cui all’allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità in vitro dà un risultato positivo, o laddove una delle prove in vitro di cui all’allegato VIII non sia applicabile alla sostanza, il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.
Non occorre realizzare lo studio in vitro della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 e i test di follow-up in nessuno dei seguenti casi:

— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;

— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A, 1B o 2, sia nella classe di pericolo «Cancerogenicità», categoria 1 A o 1B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.

 ◄

▼M51

8.4.1.  Studio in vitro della mutazione genica nei batteri

►M70  
8.4.1.  Non occorre realizzare lo studio in vitro della mutazione genica dei batteri per le nanoforme laddove non sia idoneo. In tal caso si effettua uno studio in vitro di cui all’allegato VIII, punto 8.4.3.  ◄

▼C1

8.5.  Tossicità acuta

8.5.  Non occorre di norma realizzare lo studio:

— se la sostanza è classificata corrosiva per la pelle.

▼M51

8.5.1.  Per via orale

8.5.1.  Non occorre realizzare lo studio

se è disponibile uno studio di tossicità acuta per via inalatoria (8.5.2).

Per le nanoforme, lo studio per via orale è sostituito da uno studio per via inalatoria (8.5.2), a meno che l'esposizione umana per via inalatoria sia improbabile, tenendo conto della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

▼C1

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.  Tossicità acquatica

 

▼M51

9.1.1.  Sperimentazione della tossicità a breve termine su invertebrati (specie preferita Daphnia)

►M70  — ◄

►M70  
9.1.1.  Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:

— se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche;

— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli invertebrati.

— Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.

— Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.

— Le prove di tossicità a lungo termine sugli invertebrati (specie da preferire Daphnia) (allegato IX, punto 9.1.5) sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall’Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:

— se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o

— per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.

 ◄

9.1.2.  Studio dell'inibizione della crescita su piante acquatiche (preferibilmente su alghe).

►M70  
9.1.2.  Non occorre realizzare lo studio se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche.
Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.  ◄

▼C1

9.2.  Degradazione

 

9.2.1.  Biotica

 

9.2.1.1.  Pronta biodegradabilità

9.2.1.1.  Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica

È fornita ogni altra informazione pertinente d'ordine fisico-chimico, tossicologico ed ecotossicologico eventualmente disponibile.

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