Article 104 / Lingue
Articolo 104
Lingue
1.
Il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (
30
) si applica all'Agenzia.
2.
I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.