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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 137 / Misure transitorie riguardanti le restrizioni

Articolo 137

Misure transitorie riguardanti le restrizioni

1.  

Entro il 1o giugno 2010, la Commissione, se necessario, predispone un progetto di modifica dell'allegato XVII, in base ad uno dei seguenti elementi:

a) 

una valutazione dei rischi corredata di una strategia raccomandata per limitare i rischi adottata a livello comunitario a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93 nella misura in cui includa proposte di restrizioni a norma del titolo VIII del presente regolamento, ma in relazione alla quale non sia stata ancora adottata una decisione a norma della direttiva 76/769/CEE;

b) 

una proposta presentata alle pertinenti istituzioni ma non ancora adottata, concernente l'introduzione o la modifica di restrizioni a norma della direttiva 76/769/CEE.

2.  
Entro il 1o giugno 2010, ogni fascicolo di cui all'articolo 129, paragrafo 3, è trasmesso alla Commissione. La Commissione elabora, se necessario, un progetto di modifica dell'allegato XVII.
3.  
Qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 è incorporata nell'allegato XVII con effetto dal 1o giugno 2009.

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