TITLE IV / INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 31
Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
Il fornitore di una sostanza o di una ►M3 miscela ◄ trasmette al destinatario della sostanza o della ►M3 miscela ◄ una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:
Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure
quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
in 'una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure
una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
identificazione della sostanza/ della ►M3 miscela ◄ e della società/impresa;
identificazione dei pericoli;
composizione/informazioni sugli ingredienti;
misure di primo soccorso;
misure di lotta antincendio;
misure in caso di rilascio accidentale;
manipolazione e immagazzinamento;
controlli dell'esposizione/protezione individuale;
proprietà fisiche e chimiche;
stabilità e reattività;
informazioni tossicologiche;
informazioni ecologiche;
considerazioni sullo smaltimento;
informazioni sul trasporto;
informazioni sulla regolamentazione;
altre informazioni.
Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.
Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.
I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la ►M3 miscela ◄ nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.
Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.
Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.
Articolo 32
Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3 miscele ◄ per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza
Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una ►M3 miscela ◄ , che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:
il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;
se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;
precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;
ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.
I fornitori aggiornano tempestivamente le informazioni nelle seguenti circostanze:
non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
allorché è stata imposta una restrizione.
Inoltre, le informazioni aggiornate sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti a cui essi hanno consegnato la sostanza o la ►M3 miscela ◄ nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.
Articolo 33
Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 34
Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle ►M3 miscele ◄ a monte della catena d'approvvigionamento
Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di una ►M3 miscela ◄ comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:
nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;
ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.
I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.
Articolo 35
Accesso dei lavoratori alle informazioni
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle ►M3 miscele ◄ che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.