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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 83 / Funzioni e attribuzioni del direttore esecutivo

Articolo 83

Funzioni e attribuzioni del direttore esecutivo

1.  
L'Agenzia è amministrata dal direttore esecutivo, che esercita le sue funzioni nell'interesse della Comunità e indipendentemente da interessi particolari.
2.  

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. Egli è responsabile di:

a) 

provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;

b) 

gestire tutte le risorse dell'Agenzia necessarie all'esercizio delle sue funzioni;

c) 

assicurare il rispetto dei termini fissati dalla normativa comunitaria per l'adozione dei pareri dell'Agenzia;

d) 

assicurare nei tempi opportuni un appropriato coordinamento dell'attività dei comitati e del forum;

e) 

stipulare e gestire i necessari contratti con i fornitori di servizi;

f) 

predisporre lo stato delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia, a norma degli articoli 96 e 97;

g) 

di tutte le questioni riguardanti il personale;

h) 

espletare i compiti di segretariato per il consiglio d'amministrazione;

i) 

elaborare i progetti di parere del consiglio di amministrazione sulle proposte di regolamento interno dei comitati e del forum;

j) 

predisporre, su richiesta del consiglio d'amministrazione, l'esecuzione di qualsiasi altro compito (nell'ambito di competenza di cui all'articolo 77) attribuito all'Agenzia su delega della Commissione;

k) 

istituire e mantenere un dialogo su base regolare con il Parlamento europeo;

l) 

determinare modalità e condizioni d'uso di pacchetti software;

m) 

rettificare una decisione adottata dall'Agenzia in seguito ad un'impugnazione e previa consultazione del presidente della commissione di ricorso.

3.  

Il direttore esecutivo sottopone ogni anno all'approvazione del consiglio d'amministrazione i seguenti progetti:

a) 

un progetto di relazione sulle attività dell'Agenzia nel corso dell'anno precedente, contenente informazioni riguardanti il numero dei fascicoli di registrazione ricevuti, il numero delle sostanze valutate, il numero delle domande di autorizzazione pervenute, il numero delle proposte di restrizione ricevute dall'Agenzia e su cui essa ha espresso un parere, il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure connesse, nonché le sostanze autorizzate, i fascicoli respinti, le sostanze che sono state sottoposte a restrizioni, i reclami ricevuti e le azioni intraprese, come pure una rassegna delle attività del forum;

b) 

un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo;

c) 

il progetto di conti annuali;

d) 

il progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo;

e) 

un progetto di programma pluriennale di lavoro.

Il direttore esecutivo, in seguito all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro per l'anno successivo e il programma di lavoro pluriennale agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, in seguito all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, e ne dispone la pubblicazione.

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