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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 34 / Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle ►M3  miscele ◄ a monte della catena d'approvvigionamento

Articolo 34

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle ►M3  miscele ◄ a monte della catena d'approvvigionamento

Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:

a) 

nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;

b) 

ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.

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