ANNEX X / PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 000 TONNELLATE ( 65 )
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Al livello del presente allegato, il dichiarante è tenuto, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), a presentare una proposta e un calendario per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazioni previste dal presente allegato.
Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 degli allegati VII, VIII e IX. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni standard, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato, per proporre gli adattamenti il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.
Fatte salve le informazioni presentate per altre forme, ogni pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica include la caratterizzazione della nanoforma sottoposta a prova e le condizioni di prova. Qualora siano utilizzate QSAR o l'evidenza sia ottenuta con mezzi diversi dalle sperimentazioni, sono fornite una giustificazione e una descrizione della gamma di caratteristiche/proprietà delle nanoforme a cui può essere applicata l'evidenza.
In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 66 ).
Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo; i dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.
Se un metodo di prova offre flessibilità nell’impostazione dello studio, ad esempio in relazione alla scelta dei livelli di dose, l’impostazione prescelta deve garantire che i dati ottenuti siano idonei ai fini dell’identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi. A tal fine la sperimentazione deve essere effettuata a livelli di dose adeguati. Se la scelta della dose (concentrazione) è limitata dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti biologici della sostanza in esame, occorre addurne la motivazione.
Se per taluni «end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.
8. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
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COLONNA 1 INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE |
COLONNA 2 NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1 |
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8.4. Mutagenicità |
8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.6 e 8.4.7 nei seguenti casi: — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A o 1 B o 2, sia nella classe di pericolo «Cancerogenicità», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio. |
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8.4.6. Se uno degli studi di genotossicità in vitro di cui all’allegato VII o VIII dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l’aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio in vivo della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. Il secondo studio riguarda l’aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio in vivo della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. |
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8.4.7. Se uno degli studi della genotossicità in vivo su cellule somatiche di mammifero dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l’aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio in vivo della genotossicità su cellule germinali di mammifero. Il secondo studio riguarda l’aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio in vivo della genotossicità su cellule germinali di mammifero. |
8.4.7. Non occorre realizzare lo studio se vi sono prove evidenti che né la sostanza né i suoi metaboliti raggiungono le cellule germinali. |
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8.6.3. Uno studio di tossicità a dose ripetuta a lungo termine (≥ 12 mesi) può essere proposto dal dichiarante o richiesto dall'Agenzia a norma dell'articolo 40 o dell'articolo 41 se la frequenza e la durata dell'esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e se si dà una delle condizioni seguenti: — lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato effetti di tossicità seri o gravi particolarmente preoccupanti, in relazione ai quali l'evidenza disponibile è inadeguata a permettere la valutazione tossicologica o la caratterizzazione dei rischi, o — effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un'evidente affinità con quella della sostanza studiata non sono stati individuati dallo studio di 28 giorni o di 90 giorni, o — la sostanza può presentare una proprietà pericolosa che non può essere individuata da uno studio di 90 giorni. Se la registrazione ha per oggetto delle nanoforme, per determinare se una delle condizioni sopra descritte è soddisfatta devono essere prese in considerazione le caratteristiche fisico-chimiche, in particolare la dimensione delle particelle, la loro forma e altri parametri morfologici, la funzionalizzazione della superficie e la superficie, nonché la struttura molecolare. |
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8.6.4. Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nei casi seguenti: — tossicità particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), o — indicazioni dell’esistenza di un effetto in relazione al quale l’evidenza disponibile è inadeguata a permettere la valutazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a investigare su tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità), o — esistenza di preoccupazioni particolari riguardanti l’esposizione (ad esempio uso in prodotti di consumo, comportante livelli d’esposizione vicini ai livelli di dose ai quali una tossicità è osservata) |
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8.7. Tossicità per la riproduzione |
►M64
— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali» (categoria 1A, 1B o 2) sia nella classe di pericolo «Cancerogenicità» (categoria 1A o 1B), e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi; o — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali» (categoria 1A o 1B), e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi; o — se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (una serie di dati esaurienti e informativi indica che nessuna delle prove disponibili ha riscontrato tossicità), in base ai dati tossicocinetici si può dimostrare che non si produce un assorbimento sistemico attraverso le pertinenti vie d’esposizione (ad esempio concentrazioni nel plasma/sangue inferiori al limite di rivelazione utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di metaboliti della sostanza nell’urina, nella bile o nell’aria espirata) e non vi è esposizione umana o esposizione umana significativa. Se è noto che la sostanza ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità e se risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Tossicità per la riproduzione» [categoria 1A o 1B: «Può nuocere alla fertilità» (H360F)], e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove sulla funzione sessuale e la fertilità. Se è noto che la sostanza è tossica per lo sviluppo e se risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Tossicità per la riproduzione» [categoria 1A o 1B: «Può nuocere al feto»(H360D)], e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. ◄ |
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8.7.2. Studio di tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) in una seconda specie, ossia una specie diversa da quella utilizzata nel primo studio condotto in conformità all’allegato IX; la specie da preferire è il ratto o il coniglio. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un’esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un’altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione. |
Gli scostamenti dalla via di somministrazione standard e gli scostamenti nella scelta della specie sono scientificamente giustificati. |
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►M70
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8.7.3. ►M70 Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l’estensione alla coorte 1 B per includere la generazione F2 è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall’Agenzia se: ◄ a) la sostanza contempla usi che comportano una significativa esposizione dei consumatori o degli addetti, tenuto conto, tra l'altro, dell'esposizione dei consumatori agli articoli, e b) purché ricorra una qualsiasi delle seguenti condizioni: — la sostanza manifesta effetti genotossici nelle prove di mutagenicità delle cellule somatiche in vivo per cui può essere classificata come mutagena di categoria 2, o — esistono indicazioni che la dose interna della sostanza e/o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti raggiungerà uno stato stabile nella sperimentazione animale solo dopo un'esposizione prolungata, o — gli studi in vivo o gli approcci non basati sugli animali disponibili mostrano uno o più meccanismi d'azione rilevanti relativi alle interferenze endocrine. ►M70 Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l’estensione alle coorti 2 A/2 B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall’Agenzia nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all’immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni: ◄ — informazioni esistenti sulla sostanza stessa derivate da studi in vivo o da approcci non basati sugli animali (per esempio anomalie del Snc, effetti nocivi comprovati sul sistema nervoso o immunitario in studi su animali adulti o animali esposti in fase prenatale), o — meccanismi/modi d'azione specifici della sostanza associati alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo) (per esempio inibizione della colinesterasi o cambiamenti rilevanti nei livelli ormonali tiroidei associati a effetti nocivi), o — informazioni esistenti in merito a effetti nocivi causati da sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza studiata, che facciano presumere tali effetti o meccanismi/modi d'azione. Al fine di chiarire i dubbi relativi alla tossicità per lo sviluppo, il dichiarante può proporre altri studi sulla neurotossicità per lo sviluppo e/o sull'immunotossicità per lo sviluppo anziché le fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o la fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) dello studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione. Gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35, OCSE TG 416) avviati prima del 13 marzo 2015 sono ritenuti idonei a soddisfare tali informazioni standard prescritte. |
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8.9.1. Studio della cancerogenicità |
8.9.1. Uno studio della cancerogenicità può essere proposto o può essere richiesto dall’Agenzia ai sensi degli articoli 40 o 41 nei casi seguenti: — se la sostanza ha un uso ampiamente dispersivo o se esiste evidenza di un’esposizione umana frequente o a lungo termine, e
— se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche. Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria. |
9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE
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COLONNA 1 INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE |
COLONNA 2 NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1 |
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9.2. Degradazione |
►M70
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▼M70 ————— |
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9.3. Destino e comportamento nell’ambiente |
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9.3.4. Informazioni supplementari sul destino e il comportamento nell’ambiente |
9.3.4 La sperimentazione supplementare è proposta dal dichiarante o può essere richiesta dall’Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata a norma dell’allegato I, rivela la necessità di approfondire l’esame del destino e del comportamento della sostanza. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica |
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9.4. Effetti sugli organismi terrestri |
►M70
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9.4.4. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su invertebrati, tranne se già prevista nel quadro delle prescrizioni dell’allegato IX |
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9.4.6. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su piante, tranne se già prevista nel quadro delle prescrizioni dell’allegato IX |
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9.5.1. Tossicità a lungo termine per gli organismi che vivono in sedimenti |
►M70
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9.6.1. Tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione degli uccelli |
9.6.1. Qualsiasi necessità di sperimentazione va attentamente considerata, tenuto conto dell’ampia gamma di dati sui mammiferi in genere disponibili a questo livello di tonnellaggio |
10. METODI DI RILEVAZIONE E DI ANALISI
Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i pertinenti comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.