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CELEX 02006R1907 · v20260622

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, LETTERA a), PUNTI DA i) A v)

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, LETTERA a), PUNTI DA i) A v)

1.1. Dichiarante

▼M70

1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

▼C1

1.1.2. Persona da contattare

1.1.3. Situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione e l'uso proprio del dichiarante, secondo il caso

▼M70

1.1.4. Qualora sia stato nominato un rappresentante esclusivo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione che ha nominato il rappresentante esclusivo: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, persona da contattare, situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione o la formulazione, ove opportuno, sito web dell’impresa, ove opportuno, e numero o numeri nazionali di identificazione della società, ove opportuno

▼M70

1.2. Trasmissione comune di dati

Gli articoli 11 e 19 prevedono che un dichiarante capofila possa presentare parte delle informazioni di registrazione per conto di altri dichiaranti membri.

Quando, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, trasmette le informazioni di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), il dichiarante capofila descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato. Ciascun dichiarante membro che si avvale delle informazioni trasmesse dal dichiarante capofila indica quali informazioni così trasmesse riguardano quale composizione, nanoforma o serie di nanoforme simili della sostanza che il dichiarante identifica a norma dell’articolo 10, lettera a), punto ii), e dell’articolo 11, paragrafo 1.

Quando, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, trasmette le informazioni di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o ix), separatamente, il dichiarante descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili della sostanza a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato.

▼C1

1.3. Rappresentante terzo nominato a norma dell'articolo 4

▼M70

1.3.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

▼C1

1.3.2. Persona da contattare

2.   IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

▼M51

Le informazioni fornite in questa sezione sono sufficienti per permettere l'identificazione di ogni sostanza e la caratterizzazione delle diverse nanoforme. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più dei punti elencati di seguito, occorre indicarne chiaramente le ragioni.

▼M70

2.1. Denominazione e qualsiasi altro identificatore di ogni sostanza

2.1.1. Denominazione o denominazioni nella nomenclatura IUPAC. Se non disponibile, altra o altre denominazioni chimiche internazionali

▼C1

2.1.2. Altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione)

▼M70

2.1.3. Numero CE, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, o il numero assegnato dall’Agenzia (se disponibile e appropriato)

▼C1

2.1.4. Nome CAS e numero CAS (se disponibili)

▼M70

2.1.5. Altro codice d’identità, come il numero doganale (se disponibile)

2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale o alla struttura cristallina di ogni sostanza

2.2.1. Formula molecolare e formula di struttura (compresa la notazione SMILES e altra rappresentazione, se disponibile) e descrizione della o delle strutture cristalline

▼C1

2.2.2. Informazioni sull'attività ottica e sul tipico rapporto degli (stereo) isomeri (se applicabili e appropriate)

2.2.3. Peso molecolare o intervallo di peso molecolare

▼M51

2.3. Composizione di ogni sostanza. Nei casi in cui una registrazione riguarda una o più nanoforme, queste sono caratterizzate in conformità al punto 2.4 del presente allegato.

▼M70

2.3.1. Grado di purezza (%), se pertinente

2.3.2. Denominazioni dei costituenti e delle impurezze.

Nel caso di una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, di prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici (UVCB):

— 
denominazioni dei costituenti presenti in concentrazione ≥ 10 %;
— 
denominazioni dei costituenti noti presenti in concentrazione < 10 %;
— 
per i costituenti che non possono essere identificati individualmente, descrizione dei gruppi di costituenti in base alla natura chimica;
— 
descrizione dell’origine o della fonte e del processo di fabbricazione.

2.3.3. Concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) dei costituenti, dei gruppi di costituenti che non possono essere identificati singolarmente e delle impurezze come specificato al punto 2.3.2

2.3.4. Denominazioni, concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) degli additivi

2.3.5. Tutti i dati analitici qualitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati ultravioletti, infrarossi, della risonanza magnetica nucleare, dello spettro di massa o di diffrazione

2.3.6. Tutti i dati analitici quantitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati cromatografici, titrimetrici, di analisi elementare o di diffrazione

2.3.7. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati che sono necessari per l’identificazione della sostanza (comprese l’identificazione e la quantificazione dei suoi costituenti e, se del caso, delle sue impurezze e degli additivi). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l’interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.6. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.

▼M51

2.4. Caratterizzazione delle nanoforme di una sostanza: per ciascun parametro di caratterizzazione, le informazioni fornite si possono applicare a una singola nanoforma o a una serie di nanoforme simili a condizione che i limiti della serie siano chiaramente specificati.

Le informazioni di cui ai punti da 2.4.2 a 2.4.5 sono chiaramente attribuite alle diverse nanoforme o serie di nanoforme simili di cui al punto 2.4.1.

2.4.1. Denominazione o altro identificatore delle nanoforme o delle serie di nanoforme simili della sostanza

2.4.2. Distribuzione dimensionale numerica delle particelle con indicazione della proporzione di particelle costituenti di dimensioni comprese fra 1nm e 100nm

2.4.3. Descrizione della funzionalizzazione o del trattamento della superficie e identificazione di ciascun agente, compresi la denominazione IUPAC e il numero CAS o CE

2.4.4. Forma, rapporto d'aspetto e altre caratterizzazioni morfologiche: cristallinità, informazioni sulla struttura dell'insieme, comprese ad esempio strutture a conchiglia o strutture cave, se del caso

2.4.5. Superficie (superficie specifica in volume, superficie specifica in massa o entrambe)

▼M70

2.4.6. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati per le informazioni nel presente punto (2.4). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l’interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.4.2 a 2.4.5. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.

▼M70

2.5. Ogni altra informazione disponibile e pertinente che consente di identificare la sostanza

▼C1

3.   INFORMAZIONI SULLA FABBRICAZIONE E SULL'USO O SUGLI USI DELLE SOSTANZE

▼M51

Qualora una sostanza in via di registrazione sia fabbricata o importata in una o più nanoforme, le informazioni sulla fabbricazione e sull'uso di cui ai punti da 3.1 a 3.7 comprendono informazioni distinte sulle diverse nanoforme o serie di nanoforme simili quali caratterizzate al punto 2.4.

▼C1

3.1. Quantitativo totale fabbricato, quantitativi utilizzati per la produzione di un articolo soggetto a registrazione, e/o quantitativo importato, in tonnellate, per dichiarante all'anno:

Nel corso dell'anno della registrazione (quantitativo stimato)

3.2. Nel caso di un fabbricante o produttore di articoli: breve descrizione del procedimento tecnologico utilizzato nella fabbricazione o nella produzione di articoli.

Non è necessaria una descrizione dettagliata del processo, in particolare degli aspetti sensibili dal punto di vista commerciale.

3.3. Indicazione del tonnellaggio destinato ad usi propri

3.4. Forma (sostanza, ►M3  miscela ◄ o articolo) e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita agli utilizzatori a valle. Concentrazione o intervallo di concentrazione della sostanza nelle ►M3  miscele ◄ fornite agli utilizzatori a valle e quantitativi della sostanza negli articoli forniti agli utilizzatori a valle.

▼M70

3.5. Descrizione generale dell’uso o degli usi identificati

▼C1

3.6. Informazioni su quantitativi di rifiuti e composizione dei rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, dall'uso negli articoli e dagli usi identificati

3.7. Usi sconsigliati ►M7  (cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza) ◄

Se del caso, indicare gli usi che il dichiarante sconsiglia e le relative ragioni (ad esempio raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore). Non è necessario che l'elenco sia completo.

4.   CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

▼M3

4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼C1

5.   ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA D'USO

▼M51

Queste informazioni devono essere coerenti con quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza, nei casi in cui tale scheda è richiesta a norma dell'articolo 31.

Qualora una sostanza in via di registrazione sia anche fabbricata o importata in una o più nanoforme, le informazioni richieste a norma del presente punto riguardano, se del caso, le diverse nanoforme o serie di nanoforme simili quali caratterizzate al punto 2.4.

▼C1

5.1. Misure di primo soccorso (punto 4 della scheda di dati di sicurezza)

5.2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza)

5.3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della scheda di dati di sicurezza)

5.4. Manipolazione e immagazzinamento (punto 7 della scheda di dati di sicurezza)

5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di sicurezza)

Quando non è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono necessarie le ulteriori informazioni in appresso.

5.6. Controllo dell'esposizione/protezione individuale (punto 8 della scheda di dati di sicurezza)

5.7. Stabilità e reattività (punto 10 della scheda di dati di sicurezza)

5.8. Considerazioni sullo smaltimento

5.8.1. Considerazioni sullo smaltimento (punto 13 della scheda di dati di sicurezza)

5.8.2. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l'industria

5.8.3. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per il pubblico

6.   INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE ALL'ANNO PER OGNI FABBRICANTE O IMPORTATORE

▼M51

Qualora una sostanza in via di registrazione sia fabbricata o importata in una o più nanoforme, le informazioni richieste a norma del presente punto riguardano separatamente le diverse nanoforme o serie di nanoforme simili quali caratterizzate al punto 2.4.

▼C1

6.1. Principale categoria d'uso:

6.1.1.

 
a) 

uso industriale; e/o

b) 

uso professionale; e/o

c) 

uso al consumo.

6.1.2. Specificazioni per l'uso industriale e professionale:

a) 

uso in un sistema chiuso; e/o

b) 

uso risultante dall'inclusione nella o sulla matrice; e/o

c) 

uso non dispersivo; e/o

d) 

uso dispersivo.

6.2. Vie significative di esposizione:

6.2.1. Esposizione umana:

a) 

orale; e/o

b) 

dermica; e/o

c) 

per inalazione.

6.2.2. Esposizione ambientale:

a) 

acqua; e/o

b) 

aria; e/o

c) 

rifiuti solidi; e/o

d) 

suolo.

6.3. Tipi di esposizione:

a) 

accidentale/infrequente; e/o

b) 

occasionale; e/o

c) 

continua/frequente.

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