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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 38 / Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni

Articolo 38

Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni

1.  

Prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento a norma degli articoli 6 o 18, l'utilizzatore a valle comunica all'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:

a) 

l'utilizzatore a valle deve predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37, paragrafo 4; o

b) 

l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettere c) o f).

2.  

L'utilizzatore a valle comunica le seguenti informazioni:

a) 

la sua identità e i suoi dati, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;

b) 

il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili;

c) 

l'identità della o delle sostanze, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) 

l'identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;

e) 

una breve descrizione generale dell'uso o degli usi, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5, e delle condizioni di uso;

f) 

fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati, quando l'utilizzatore a valle lo ritenga necessario per poter completare la sua valutazione della sicurezza chimica.

3.  
Qualora intervengano modifiche nelle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, l'utilizzatore a valle aggiorna immediatamente tali informazioni.
4.  
Qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella del suo fornitore, l'utilizzatore a valle ne informa l'Agenzia.
5.  
Fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), gli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sussistono per le sostanze utilizzate dall'utilizzatore a valle, in quanto tali o in quanto componenti di una ►M3  miscela ◄ , in quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno per ogni singolo uso.

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