Article 38 / Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni
Articolo 38
Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni
Prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento a norma degli articoli 6 o 18, l'utilizzatore a valle comunica all'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:
l'utilizzatore a valle deve predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37, paragrafo 4; o
l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettere c) o f).
L'utilizzatore a valle comunica le seguenti informazioni:
la sua identità e i suoi dati, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;
il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili;
l'identità della o delle sostanze, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;
l'identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori, come specificato nell'allegato VI, punto 1.1;
una breve descrizione generale dell'uso o degli usi, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5, e delle condizioni di uso;
fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati, quando l'utilizzatore a valle lo ritenga necessario per poter completare la sua valutazione della sicurezza chimica.