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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 106 / Partecipazione di paesi terzi

Articolo 106

Partecipazione di paesi terzi

Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di paesi terzi a partecipare ai lavori dell'Agenzia.

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