Article 7 / Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli
Articolo 7
Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli
Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.
Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.
Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi:
l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei loro siti di uso;
il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;
l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;
la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;
una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;
la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
L'Agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
l'Agenzia ha motivo di sospettare che:
la sostanza sia rilasciata dagli articoli; e
il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente;
la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.