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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 7 / Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli

Articolo 7

Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli

1.  

Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) 

la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) 

la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

2.  

Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) 

la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) 

la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1  % in peso/peso.

3.  
Il paragrafo 2 non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.
4.  

Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi:

a) 

l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei loro siti di uso;

b) 

il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;

c) 

l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) 

la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;

e) 

una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;

f) 

la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

5.  

L'Agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) 

l'Agenzia ha motivo di sospettare che:

i) 

la sostanza sia rilasciata dagli articoli; e

ii) 

il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente;

c) 

la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.

La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

6.  
I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.
7.  
A decorrere dal 1o giugno 2011 i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.
8.  
Le misure destinate a dare attuazione ai paragrafi da 1 a 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

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