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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 52 / Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione della sostanza

Articolo 52

Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione della sostanza

1.  
L'autorità competente comunica all'Agenzia e alle autorità competenti degli altri Stati membri il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 46, corredandolo delle eventuali osservazioni presentate dai dichiaranti o dagli utilizzatori a valle.
2.  
Le disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafi da 2 a 8, si applicano mutatis mutandis.

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