Article 52 / Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione della sostanza
Articolo 52
Adozione di decisioni nell'ambito della valutazione della sostanza
1.
L'autorità competente comunica all'Agenzia e alle autorità competenti degli altri Stati membri il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 46, corredandolo delle eventuali osservazioni presentate dai dichiaranti o dagli utilizzatori a valle.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafi da 2 a 8, si applicano mutatis mutandis.