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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 41 / Controllo della conformità delle registrazioni

Articolo 41

Controllo della conformità delle registrazioni

1.  

L'Agenzia può esaminare qualsiasi registrazione per verificare se:

a) 

le informazioni contenute nel o nei fascicoli tecnici presentati a norma dell'articolo 10 sono conformi alle prescrizioni degli articoli 10, 12 e 13 e agli allegati III e da VI a X;

b) 

gli adattamenti alle prescrizioni in materia di informazioni standard e le relative motivazioni presentate nel o nei fascicoli tecnici sono conformi alle norme che presiedono a tali adattamenti di cui agli allegati da VII a X e alle norme generali di cui all'allegato XI;

c) 

la valutazione della sicurezza chimica e la relazione sulla sicurezza chimica richieste sono conformi ai requisiti di cui all'allegato I e le misure proposte di gestione dei rischi sono adeguate;

d) 

la o le spiegazioni presentate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, hanno un fondamento obiettivo.

2.  
L'elenco dei fascicoli che l'Agenzia sottopone al controllo di conformità è messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.
3.  
Sulla base di un esame effettuato a norma del paragrafo 1, l'Agenzia può elaborare, entro dodici mesi dall'inizio del controllo di conformità, un progetto di decisione che prescrive al o ai dichiaranti di comunicare ogni informazione necessaria per rendere la o le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di informazioni e specifica termini adeguati per la presentazione di ulteriori informazioni. Tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 50 e 51.
4.  
Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'Agenzia entro il termine fissato.
5.  

►M57  Per il controllo di conformità dei fascicoli di registrazione al presente regolamento, l’Agenzia seleziona, fino al 31 dicembre 2023, una percentuale di fascicoli non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall’Agenzia per la registrazione nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno.

Fino al 31 dicembre 2027 l’Agenzia seleziona anche una percentuale non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall’Agenzia per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all’anno.

Ai fini della selezione dei fascicoli per il controllo di conformità l’Agenzia considera prioritari, quantunque non esclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: ◄

a) 

il fascicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi) e/o vii), trasmesse separatamente a norma dell'articolo 11, paragrafo 3; o

b) 

il fascicolo si riferisce a una sostanza fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII applicabili, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o lettera b); o

c) 

il fascicolo si riferisce a una sostanza elencata nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

6.  
I terzi possono trasmettere elettronicamente all'Agenzia informazioni relative a sostanze che figurano nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 4. L'Agenzia vaglia tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse a norma dell'articolo 124, all'atto del controllo e della selezione dei fascicoli.
7.  
La Commissione, consultata l'Agenzia, può decidere di variare la percentuale dei fascicoli da selezionare e modificare i criteri di cui al paragrafo 5 o inserirvi criteri aggiuntivi secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.

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