NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 96 / Bilancio dell'Agenzia

Articolo 96

Bilancio dell'Agenzia

1.  

Le entrate dell'Agenzia sono costituite da quanto segue:

a) 

una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

b) 

le tariffe versate dalle imprese;

c) 

i contributi volontari versati dagli Stati membri.

2.  
Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, l'amministrazione, le infrastrutture e il funzionamento.
3.  
Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo stabilisce un progetto preliminare di bilancio che copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario seguente e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, unitamente a una tabella dell'organico, corredata di un elenco provvisorio di posti.
4.  
Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5.  
Ogni anno il consiglio d'amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo, stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario seguente. Questo stato di previsione, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.
6.  
Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.
7.  
Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee le previsioni che reputa necessarie per la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.
8.  
L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9.  
Il bilancio dell'Agenzia è adottato dal consiglio d'amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario, il bilancio è corretto.
10.  
Qualsiasi modifica del bilancio, compresa la tabella dell'organico, è apportata secondo la procedura summenzionata.
11.  
Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di stabili. Esso ne informa la Commissione.

Quando uno dei rami dell'autorità di bilancio ha notificato che intende esprimere un parere, trasmette tale parere al consiglio d'amministrazione entro sei settimane dalla data di notifica del progetto.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.