Article 17 / Registrazione di sostanze intermedie isolate in sito
Articolo 17
Registrazione di sostanze intermedie isolate in sito
La registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito è corredata di tutte le seguenti informazioni purché il fabbricante possa fornirle senza dover procedere a test aggiuntivi:
l'identità del fabbricante, come specificato nell'allegato VI, punto 1;
l'identità della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;
la classificazione della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato VI, punto 4;
ogni informazione disponibile sulle proprietà fisico-chimiche, sulle proprietà aventi effetti sulla salute umana e sulle proprietà ambientali della sostanza intermedia. Ove disponibile un rapporto completo di studio, viene presentato un sommario di studio;
una breve descrizione generale dell'uso, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5;
dettagli sulle misure applicate di gestione dei rischi.
Fatti salvi i casi contemplati dall'articolo 25, paragrafo 3, dall'articolo 27, paragrafo 6, o dall'articolo 30, paragrafo 3, il dichiarante dev'essere legittimamente in possesso del rapporto completo di studio o dev'essere autorizzato a far riferimento allo stesso per la redazione del sommario di cui alla lettera d), ai fini della registrazione.
La registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, la registrazione comprende le informazioni di cui all'articolo 10.