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CELEX 02006R1907 · v20260622

3.2. Miscele

Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l’identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa devono essere indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:

a) 

percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;

b) 

intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano intervalli di percentuali e se gli effetti della miscela in quanto tale non sono disponibili, i pericoli per la salute e per l’ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.

Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, la classificazione determinata da tali informazioni deve essere inserita nella sezione 2.

Qualora sia autorizzato l’uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale denominazione può essere impiegata.

3.2.1. Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze (cfr. anche la tabella 1.1) e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:

a) 

le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:

i) 

i valori soglia generici di cui all’allegato I, tabella 1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) 

i limiti di concentrazione generici indicati nell’allegato I, parti da 3 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, prendendo in considerazione le concentrazioni indicate nelle note di determinate tabelle di cui alla parte 3 in relazione all’obbligo di rendere disponibile, su richiesta, la scheda di dati di sicurezza per la miscela, e per il pericolo in caso di aspirazione [allegato I, sezione 3.10, del regolamento (CE) n. 1272/2008] ≥ 1 %;

iii) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv) 

il valore soglia generico di cui all’allegato I, tabella 1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, adattato in base al metodo di calcolo di cui all’allegato I, sezione 4.1, di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato fissato nell’allegato VI, parte 3, del medesimo regolamento;

v) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

vi) 

un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o come sensibilizzante delle vie respiratorie con un limite di concentrazione specifico;

vii) 

i limiti di concentrazione indicati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008;

viii) 

il valore soglia generico di cui all’allegato I, tabella 1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, adattato in base al calcolo di cui all’allegato I, sezione 4.1, di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato indicato nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al medesimo regolamento;

b) 

le sostanze per le quali a livello dell’Unione esistono limiti d’esposizione sul luogo di lavoro, che non siano già incluse nella lettera a);

c) 

a condizione che la concentrazione di una singola sostanza sia pari o superiore a 0,1 %, le sostanze che soddisfano uno dei seguenti criteri:

— 
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all’allegato XIII;
— 
sostanze incluse nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse dai pericoli di cui alla lettera a) della presente sottosezione, quali ad esempio proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
— 
sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605.

Tabella 1.1

Elenco delle classi di pericolo, delle categorie di pericolo e dei limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata quale sostanza di una miscela nella sottosezione 3.2.1.

Classe e categoria di pericolo

Limite di concentrazione (%)

Tossicità acuta, categorie 1, 2 e 3

≥ 0,1

Tossicità acuta, categoria 4

≥ 1

Corrosione/irritazione della pelle, categoria 1, categorie 1 A, 1B, 1C, e categoria 2

≥ 1

Gravi danni oculari/irritazioni oculari, categorie 1 e 2

≥ 1

Sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1 o categoria 1B

≥ 0,1

Sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1 A

≥ 0,01

Sensibilizzante della pelle, categoria 1 o categoria 1B

≥ 0,1

Sensibilizzante della pelle, categoria 1 A

≥ 0,01

Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A e 1B

≥ 0,1

Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2

≥ 1

Cancerogenicità, categorie 1 A, 1B e 2

≥ 0,1

Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1B, 2 ed effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione

≥ 0,1

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, categorie 1, 2 e 3

≥ 1

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, categorie 1 e 2

≥ 1

Tossicità in caso di aspirazione

≥ 1

Pericoloso per l’ambiente acquatico — Acuto, categoria 1

≥ 0,1

Pericoloso per l’ambiente acquatico — Cronico, categoria 1

≥ 0,1

Pericoloso per l’ambiente acquatico — Cronico, categorie 2, 3 e 4

≥ 1

Pericoloso per lo strato di ozono

≥ 0,1

3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole pari o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

a) 

1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:

i) 

le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure

ii) 

le sostanze per le quali a livello dell’Unione sono stati fissati limiti d’esposizione sul luogo di lavoro;

b) 

0,1 % in peso per le sostanze che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

— 
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all’allegato XIII;
— 
sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri di cui all’allegato XIII;
— 
sostanze incluse nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse dai pericoli di cui alla lettera a) della presente sottosezione, quali ad esempio proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
— 
sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605;
c) 

0,1 % di una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle di categoria 1 o 1B, come sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 o 1B o come cancerogena di categoria 2;

d) 

0,01 % di una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A o come sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 A;

e) 

un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o come sensibilizzante delle vie respiratorie con un limite di concentrazione specifico;

f) 

0,1 % di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2 oppure con effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione.

3.2.3. Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2:

— 
occorre precisare la classificazione della sostanza secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui all’allegato VI, tabella 1.1, del suddetto regolamento nonché le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari. Le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari non devono necessariamente essere riportate integralmente in questa sottosezione; è sufficiente indicarne i rispettivi codici. Qualora non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui deve essere riportato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, deve essere descritto il motivo per il quale tale sostanza è indicata nella sottosezione 3.2, ad esempio nel modo seguente: «sostanza vPvB non classificata» o «sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell’Unione»;
— 
se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all’allegato I di tale regolamento;
— 
se la sostanza utilizzata nella miscela è in nanoforma ed è registrata o trattata come tale nella relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle, vanno indicate le caratteristiche delle particelle che specificano la nanoforma, come descritto nell’allegato VI. Se la sostanza utilizzata nella miscela è in nanoforma ma non è registrata o trattata come tale nella relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle, vanno indicate le caratteristiche delle particelle che influiscono sulla sicurezza della miscela.

3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all’articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, a condizione che:

a) 

tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità alla lettera b); e

b) 

tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all’autorità dello Stato membro responsabile dell’applicazione della normativa (denominata di seguito «autorità responsabile dell’applicazione»), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall’autorità responsabile dell’applicazione o inoltrata dal suo destinatario oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.

Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili.

Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.

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