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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 6 / Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄

Articolo 6

Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3  miscele ◄

1.  
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più ►M3  miscele ◄ in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta una registrazione all'Agenzia.
2.  
Ai monomeri che sono utilizzati come sostanze intermedie isolate in sito o come sostanze intermedie isolate trasportate non si applicano gli articoli 17 e 18.
3.  

Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione all'Agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) 

il polimero contiene il 2 % o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;

b) 

il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all'anno.

4.  
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

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