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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 89 / Istituzione della commissione di ricorso

Articolo 89

Istituzione della commissione di ricorso

1.  
La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri.
2.  
In caso di assenza, il presidente e i due membri sono sostituti da supplenti, che li rappresentano.
3.  
Il presidente, gli altri membri e i supplenti sono nominati dal consiglio d'amministrazione a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti Internet. Essi sono nominati sulla base dell'esperienza e della competenza che possiedono nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche, delle scienze naturali o delle procedure regolamentari e giudiziarie, in un elenco di candidati qualificati adottato dalla Commissione.

Su raccomandazione del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione può nominare altri membri, con i relativi supplenti, seguendo la medesima procedura, ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente.

4.  
Le qualifiche richieste per essere membro della commissione di ricorso sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.
5.  
Il presidente e i membri hanno pari diritti di voto.

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