Article 81 / Riunioni del consiglio d'amministrazione
Articolo 81
Riunioni del consiglio d'amministrazione
1.
Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono convocate su invito del suo presidente o dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2.
Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
3.
I presidenti dei comitati e il presidente del forum, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettere da c) a f), hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.