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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 118 / Accesso alle informazioni

Articolo 118

Accesso alle informazioni

1.  
Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2.  

La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell'interessato:

a) 

precisazioni sulla composizione completa di una ►M3  miscela ◄ ;

b) 

fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 64, paragrafo 2, l'uso, la funzione o l'applicazione precisi di una sostanza o di una ►M3  miscela ◄ , comprese informazioni sull'uso preciso come prodotto intermedio;

c) 

il tonnellaggio esatto della sostanza o della ►M3  miscela ◄ fabbricate o immessi sul mercato;

d) 

i rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o utilizzatori a valle.

Qualora sia necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, ad esempio in situazioni di emergenza, l'Agenzia può divulgare le informazioni di cui al presente paragrafo.

3.  
Il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza, entro il 1o giugno 2008.
4.  
Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articolo 195 e 230 del trattato.

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