Article 118 / Accesso alle informazioni
Articolo 118
Accesso alle informazioni
La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell'interessato:
precisazioni sulla composizione completa di una ►M3 miscela ◄ ;
fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 64, paragrafo 2, l'uso, la funzione o l'applicazione precisi di una sostanza o di una ►M3 miscela ◄ , comprese informazioni sull'uso preciso come prodotto intermedio;
il tonnellaggio esatto della sostanza o della ►M3 miscela ◄ fabbricate o immessi sul mercato;
i rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o utilizzatori a valle.
Qualora sia necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, ad esempio in situazioni di emergenza, l'Agenzia può divulgare le informazioni di cui al presente paragrafo.