Article 97 / Esecuzione del bilancio dell'Agenzia
Articolo 97
Esecuzione del bilancio dell'Agenzia
1.
Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.
2.
Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Agenzia e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono esercitati dal contabile dell'Agenzia.
3.
Entro il 1o marzo successivo ad ogni esercizio finanziario il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio in causa. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (
27
).
4.
Entro il 31 marzo successivo ad ogni esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio in causa. Detta relazione è parimenti trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce sotto la propria responsabilità i conti definitivi dell'Agenzia e li trasmette per parere al consiglio d'amministrazione.
6.
Il consiglio d'amministrazione emette un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
7.
Entro il 1o luglio dell'anno seguente il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8.
I conti definitivi sono pubblicati.
9.
Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio d'amministrazione.
10.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.