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CELEX 02006R1907 · v20260622

ANNEX VIII / PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE ( 61 )


)

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 dell'allegato VII. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

▼M51

Fatte salve le informazioni presentate per altre forme, ogni pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica include la caratterizzazione della nanoforma sottoposta a prova e le condizioni di prova. Qualora siano utilizzate QSAR o l'evidenza sia ottenuta con mezzi diversi dalle sperimentazioni, sono fornite una giustificazione e una descrizione della gamma di caratteristiche/proprietà delle nanoforme a cui può essere applicata l'evidenza.

▼C1

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI ( 62 ).

Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo read-across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

▼M64

Se un metodo di prova offre flessibilità nell’impostazione dello studio, ad esempio in relazione alla scelta dei livelli di dose, l’impostazione prescelta deve garantire che i dati ottenuti siano idonei ai fini dell’identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi. A tal fine la sperimentazione deve essere effettuata a livelli di dose adeguati. Se la scelta della dose (concentrazione) è limitata dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti biologici della sostanza in esame, occorre addurne la motivazione.

▼C1

Se per taluni « end point» non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.

▼M51

7.   INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

7.14 ter.  Ulteriori informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

Solo per le nanoforme

Sperimentazioni supplementari per le nanoforme oggetto della registrazione sono prese in considerazione dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia a norma dell'articolo 41, qualora vi sia un'indicazione che proprietà supplementari specifiche delle particelle incidono significativamente sul pericolo presentato dalle nanoforme o sull'esposizione a esse.

▼C1

8.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

▼M36

8.1.  Corrosione o irritazione cutanea

8.1.  Si esegue uno studio in vivo per la corrosione/irritazione cutanea solo se lo studio o gli studi in vitro di cui ai punti 8.1.1 e/o 8.1.2 dell’allegato VII non sono applicabili, o i risultati di questo o questi studi non sono idonei ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

— se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000  mg/kg di peso corporeo).

8.2.  Gravi danni oculari o irritazione oculare

8.2.  Si esegue uno studio in vivo per i gravi danni oculari/l’irritazione oculare solo se lo studio o gli studi in vitro di cui al punto 8.2.1 dell’allegato VII non sono applicabili, o i risultati di questo o questi studi non sono idonei ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, o

— se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

▼C1

8.4.  Mutagenicità

►M70  
8.4.  Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.3 nei seguenti casi:

— se sono disponibili dati adeguati dello studio in vivo corrispondente (in particolare uno studio in vivo di aberrazione cromosomica (o del micronucleo) riguardante il punto 8.4.2 o uno studio in vivo di mutazione genica su cellule di mammifero relativo al punto 8.4.3);

— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;

— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo «Cancerogenicità», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.

— In caso di risultato positivo di uno degli studi in vitro di genotossicità di cui all’allegato VII o al presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante propone, o l’Agenzia può richiedere, uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.

— Qualora uno studio di mutagenicità in vitro di cui ai punti 8.4.2 o 8.4.3 non sia applicabile alla sostanza, il dichiarante fornisce una giustificazione e propone o l’Agenzia può richiedere uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.

 ◄

►M70  
8.4.2.  Studio in vitro di aberrazione cromosomica su mammifero o studio in vitro del micronucleo di mammifero  ◄

►M70   ◄

8.4.3.  Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero, in caso di risultato negativo all’allegato VII, punto 8.4.1, e all’allegato VIII, punto 8.4.2

►M70   ◄

 

8.4.  Studi appropriati di mutagenicità in vivo sono presi in considerazione in caso di risultato positivo di uno degli studi di genotossicità di cui agli allegati VII o VIII

▼M51

8.5.  Tossicità acuta

8.5.  Non occorre di norma realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle.

Nel caso di sostanze diverse dai gas, oltre che per via orale (8.5.1) o per via inalatoria (8.5.2) per le nanoforme, le informazioni di cui ai punti da 8.5.1 a 8.5.3 sono fornite per almeno un'altra via. La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana. Se esiste una sola via d'esposizione, vanno fornite le informazioni soltanto per questa via.

▼M36

8.5.2.  Per inalazione

8.5.2.  La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

8.5.3.  Per via dermica

8.5.3.  La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1)  se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

2)  se un contatto con la pelle alla produzione e/o nell'uso è probabile; e

3)  se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un potenziale di tasso d'assorbimento cutaneo rilevante.

Non occorre realizzare la sperimentazione per via dermica:

— se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza che provoca tossicità acuta o STOT SE per via orale, e

— se non sono stati osservati effetti sistemici negli studi in vivo con esposizione cutanea (ad esempio irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) o, in assenza di uno studio in vivo per via orale, non sono previsti effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea sulla base di metodi che non fanno ricorso alla sperimentazione (ad esempio metodo QSAR, metodo del «read-across»).

▼C1

8.6.  Tossicità a dose ripetuta

▼M51

8.6.1.  Studio di tossicità a dose ripetuta a breve termine (28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana

8.6.1.  Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (28 giorni):

►M64

 

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità subcronica (90 giorni) o cronica o il dichiarante ha proposto un tale studio, a condizione che siano utilizzati una specie, un dosaggio, un solvente e una via di somministrazione appropriati, o

 ◄

— se una sostanza subisce una dissociazione immediata ed esistono dati sufficienti sui prodotti di dissociazione, o

— se un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, punto 3.

La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi di seguito illustrati.

La sperimentazione per via dermica è appropriata:

— se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

— se è probabile un contatto cutaneo nella produzione e/o nell'uso; e

— se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un potenziale di tasso d'assorbimento cutaneo rilevante.

La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione umana per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

Nel caso di nanoforme che non presentano un tasso elevato di dissoluzione in matrici biologiche, lo studio comprende indagini tossicocinetiche riguardanti tra l’altro il periodo di recupero e, ove pertinente, la clearance polmonare. Non è necessario effettuare indagini tossicocinetiche se sulla nanoforma sono già disponibili informazioni tossicocinetiche equivalenti.

Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) (allegato IX, punto 8.6.2) è proposto dal dichiarante, o può essere richiesto dall’Agenzia, se:

la frequenza e la durata dell’esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato;

e si verifica una delle condizioni seguenti:

— altri dati disponibili indicano che la sostanza può avere una proprietà pericolosa che uno studio di tossicità a breve termine non permette di individuare; oppure

— studi tossicocinetici concepiti in modo appropriato rivelano un accumulo della sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o organi, che uno studio di tossicità a breve termine potrebbe non individuare, ma che rischia di produrre effetti nocivi dopo un’esposizione prolungata.

►M70  Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia nei casi seguenti: ◄

— non identificazione di un NOAEL nello studio di 28 o di 90 giorni, eccetto se la ragione di questa non identificazione risiede nell'assenza di effetti tossici nocivi, o

— tossicità particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), o

— indicazioni dell'esistenza di un effetto in relazione al quale l'evidenza disponibile è inadeguata a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità e, in particolare per le nanoforme, genotossicità indiretta); o

— la via di esposizione utilizzata nello studio iniziale a dose ripetuta è risultata inappropriata in relazione alla via di esposizione umana prevista, ed è stato impossibile procedere a un'estrapolazione da via a via, o

— preoccupazioni particolari riguardo all'esposizione (ad esempio uso in prodotti di consumo comportante livelli di esposizione vicini ai livelli di dose ai quali può essere prevista una tossicità per l'uomo), o

— non individuazione, nello studio di 28 o di 90 giorni, di effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un'evidente affinità con quella della sostanza studiata.

▼C1

8.7.  Tossicità per la riproduzione

▼M70

8.7.1.  Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo (OCSE TG 421 o 422); la specie da preferire è il ratto. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un’esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un’altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.

8.7.1.  Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:

— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo «Cancerogenicità», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;

— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Mutagenicità sulle cellule germinali», categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;

— se un’esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell’allegato XI, punto 3;

— se è disponibile o il dichiarante ha proposto uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) di cui all’allegato IX, punto 8.7.2, o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443) di cui all’allegato IX, punto 8.7.3; oppure se è disponibile uno studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni (OCSE TG 416);

— se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla funzione sessuale o sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo «Tossicità per la riproduzione», categoria 1 A o 1 B: Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio;

— se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione nella classe di pericolo «Tossicità per la riproduzione», categoria 1 A o 1 B: Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio.

— In caso di gravi preoccupazioni circa i potenziali effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo, il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), di cui all’allegato IX, punto 8.7.3, oppure uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414), di cui all’allegato IX, punto 8.7.2, invece dello studio di screening (OCSE TG 421 o 422) per rispondere a tali preoccupazioni. Queste gravi preoccupazioni comprendono, tra l’altro:

— effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo in base alle informazioni disponibili, che non soddisfano i criteri per la classificazione «Tossicità per la riproduzione», categoria 1 A o 1 B;

— possibile tossicità della sostanza per lo sviluppo o la riproduzione prevista sulla base di informazioni relative a sostanze strutturalmente affini, stime (Q)SAR o metodi in vitro.

▼M51

8.8.  Tossicocinetica

 

8.8.1.  Valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza, se può essere dedotto dalle informazioni pertinenti disponibili

►M70  Nel caso di nanoforme con un tasso di dissoluzione elevato in matrici biologiche, uno studio di tossicocinetica è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall’Agenzia qualora, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle derivanti da studi condotti in conformità al punto 8.6.1, non sia possibile effettuare questo tipo di valutazione. ◄

La scelta dello studio dipenderà dalle lacune rimanenti in termini di informazioni e dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.

▼C1

9.   INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

▼M70

9.1.  Tossicità acquatica

9.1.  Le prove di tossicità acquatica a lungo termine di cui all’allegato IX, punto 9.1, oltre alle prove di tossicità a breve termine, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall’Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici, ad esempio quando sono necessarie ulteriori informazioni per il perfezionamento della PNEC o qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla tossicità di cui all’allegato XIII, punto 3.2.3 per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza.

La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.

▼M70

9.1.3.  Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci

9.1.3.  Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:

— se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche;

— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci.

— Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.

— Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.

— Le prove di tossicità a lungo termine sui pesci di cui all’allegato IX, punto 9.1.6, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall’Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:

— se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o

— per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.

▼M51

9.1.4.  Sperimentazione dell'inibizione respiratoria su fanghi attivi

9.1.4.  Non occorre realizzare lo studio:

— se non ci sono emissioni in un impianto di trattamento delle acque reflue, o

— se esistono fattori di mitigazione che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità microbica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua, o

— se si constata che la sostanza è facilmente biodegradabile e che le concentrazioni nei test effettuati si situano nell'intervallo di concentrazione prevedibile nelle acque reflue immesse in un impianto di trattamento.

Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.

Lo studio può essere sostituito da una prova di inibizione della nitrificazione se i dati disponibili indicano che la sostanza è un probabile inibitore di crescita o di funzione microbica, in particolare dei batteri nitrificanti.

9.2.  Degradazione

►M70  
9.2.  Sono acquisite ulteriori informazioni sulla degradazione o sono proposte ulteriori prove di degradazione, come descritto nell’allegato IX, se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla degradazione di cui all’allegato XIII, punto 3.2.1, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.
Per le nanoforme che non sono solubili né hanno un elevato tasso di dissoluzione, tali sperimentazioni prendono in considerazione la trasformazione morfologica (ad esempio cambiamenti irreversibili nelle dimensioni, nella forma e nelle proprietà superficiali e nella perdita di rivestimento delle particelle), la trasformazione chimica (ad esempio l’ossidazione e la riduzione) e altre degradazioni abiotiche (ad esempio la fotolisi).
La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.
Il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all’allegato IX la produzione di informazioni supplementari lo richieda.  ◄

9.2.2.  Abiotica

9.2.2.1.  Idrolisi come funzione del pH

►M70  
9.2.2.1.  Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:

— se la sostanza è facilmente biodegradabile;

— se la sostanza è altamente insolubile in acqua;

— se, in base alla struttura, la sostanza non ha alcun gruppo chimico che possa idrolizzare.


Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.  ◄

▼C1

9.3.  Destino e comportamento nell’ambiente

►M70  
9.3.  Ulteriori informazioni sul bioaccumulo sono acquisite qualora siano necessari ulteriori dati in materia di bioaccumulo a norma dell’allegato XIII, punto 3.2.2, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.
Il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all’allegato IX o X la produzione di informazioni supplementari lo richieda.  ◄

▼M51

9.3.1.  Studio di screening dell'adsorbimento/desorbimento

9.3.1.  Non occorre realizzare lo studio:

— se, sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche, si può presumere che la sostanza abbia un basso potenziale d'adsorbimento (ad esempio la sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua), o

— se la sostanza e i suoi prodotti di degradazione si decompongono rapidamente.

►M64  Lo studio non può essere omesso solo sulla base del basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, a meno che le proprietà adsorbenti della sostanza siano dovute esclusivamente a liposolubilità. A titolo di esempio, lo studio non può essere omesso solo sulla base del basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua se la sostanza presenta attività superficiale o è ionizzabile a pH ambientale (pH 4-9). ◄

Per le nanoforme, occorre spiegare adeguatamente perché le proprietà fisico-chimiche (come il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) addotte a giustificazione dell'omissione dello studio sono rilevanti per il basso potenziale d'adsorbimento.

▼C1

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