Article 107 / Partecipazione delle organizzazioni internazionali
Articolo 107
Partecipazione delle organizzazioni internazionali
Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali interessate alla regolamentazione delle sostanze chimiche a partecipare ai lavori dell'Agenzia in veste di osservatori.