Article 65 / Obbligo per i titolari di autorizzazioni
Articolo 65
Obbligo per i titolari di autorizzazioni
I titolari di un'autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono le sostanze in una ►M3 miscela ◄ indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza o una ►M3 miscela ◄ contenente la sostanza sul mercato per un uso autorizzato, fatte salve ►M3 la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄ ►M3 ————— ◄ . Ciò deve aver luogo senza indugio, non appena il numero dell'autorizzazione è stato pubblicato a norma dell'articolo 64, paragrafo 9.