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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 65 / Obbligo per i titolari di autorizzazioni

Articolo 65

Obbligo per i titolari di autorizzazioni

I titolari di un'autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono le sostanze in una ►M3  miscela ◄ indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza o una ►M3  miscela ◄ contenente la sostanza sul mercato per un uso autorizzato, fatte salve ►M3  la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008 ◄ ►M3  ————— ◄ . Ciò deve aver luogo senza indugio, non appena il numero dell'autorizzazione è stato pubblicato a norma dell'articolo 64, paragrafo 9.

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