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CELEX 02006R1907 · v20260622

3.1. Sostanze

L’identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l’identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.

L’identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:

a) 

identificatore del prodotto in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

se l’identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.

Se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all’allegato I di tale regolamento.

Se la sostanza è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che specificano la nanoforma, come descritto nell’allegato VI.

Se la sostanza non è registrata, ma la scheda di dati di sicurezza riguarda nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.

I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.

In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.

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