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CELEX 02006R1907 · v20260622

Article 108 / Contatti con organizzazioni di parti interessate

Articolo 108

Contatti con organizzazioni di parti interessate

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, stabilisce opportuni contatti tra l'Agenzia e le pertinenti organizzazioni di parti interessate.

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