Article 78 / Attribuzioni del consiglio d'amministrazione
Articolo 78
Attribuzioni del consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore esecutivo a norma dell'articolo 84 e designa un contabile a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
Esso adotta quanto segue:
entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente;
entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo;
il bilancio definitivo dell'Agenzia a norma dell'articolo 96, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adattandolo, se necessario, in funzione del contributo comunitario e di ogni altra entrata dell'Agenzia;
un programma pluriennale di lavoro, riveduto regolarmente.
Esso adotta il regolamento e le procedure interni dell'Agenzia. Il regolamento è pubblicato.
Esso esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 96, 97 e 103.
Esso esercita il potere disciplinare nei confronti del direttore esecutivo.
Esso adotta il proprio regolamento interno.
Esso nomina il presidente, i membri e i membri supplenti della commissione di ricorso a norma dell'articolo 89.
Esso nomina i membri dei comitati dell'Agenzia, come disposto nell'articolo 85.
Esso comunica ogni anno ogni informazione pertinente all'esito delle procedure di valutazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.