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CELEX 02006R1907 · v20260622

ANNEX XI / NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X


Gli allegati da VII a X stabiliscono le prescrizioni in materia di informazione per tutte le sostanze fabbricate o importate nei quantitativi seguenti:

— 
pari o superiori a 1 tonnellata, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a),
— 
pari o superiori a 10 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c),
— 
pari o superiori a 100 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e
— 
pari o superiori a 1 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

In aggiunta alle norme specifiche figuranti nella colonna 2 degli allegati da VII a X, un dichiarante può adattare il regime di sperimentazione standard in base alle norme generali di cui al punto 1 del presente allegato. Gli adattamenti del regime di sperimentazione standard possono essere oggetto di una valutazione da parte dell'Agenzia in sede di valutazione del fascicolo.

▼M51

Le prescrizioni specifiche per le nanoforme di cui al presente allegato si applicano fatte salve quelle applicabili ad altre forme di una sostanza.

▼C1

1.   LA SPERIMENTAZIONE NON APPARE SCIENTIFICAMENTE NECESSARIA

1.1.   Uso di dati esistenti

▼M64

I dati ottenuti a partire dal 1o giugno 2008 non sono considerati dati esistenti e non sono soggetti alle norme generali per l’adattamento fissate al presente punto 1.1.

▼M64

1.1.1.   Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non effettuati secondo i metodi di prova di cui all’articolo 13, paragrafo 3

▼C1

Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi;

2) 

è fornita una documentazione sufficiente per valutare l'adeguatezza dello studio; e

3) 

i dati sono validi per la rilevazione dell' «end point» e lo studio è effettuato con un livello accettabile di assicurazione della qualità.

1.1.2.   Dati sulle proprietà attinenti alla salute umana e all'ambiente risultanti da esperimenti non effettuati secondo la buona pratica di laboratorio o i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3

Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi;

2) 

i parametri chiave di cui è previsto lo studio nei metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono coperti in modo adeguato e attendibile;

3) 

la durata dell'esposizione, se costituisce un parametro pertinente, è comparabile o superiore a quella dei metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3; e

4) 

è fornita una documentazione adeguata e attendibile dello studio.

▼M51

1.1.3.    Dati storici sull'uomo

Sono presi in considerazione dati storici sull'uomo, quali studi epidemiologici sulle popolazioni esposte, dati su esposizioni accidentali o professionali e studi clinici.

La validità dei dati relativi a effetti specifici sulla salute umana dipende, tra l'altro, dal tipo di analisi, dai parametri coperti, dall'ampiezza e dalla specificità della reazione e, pertanto, dalla prevedibilità dell'effetto. Per valutare l'idoneità dei dati si applicano i seguenti criteri:

(1) 

la selezione e la caratterizzazione appropriate dei gruppi esposti e dei gruppi di controllo;

(2) 

la caratterizzazione appropriata dell'esposizione;

(3) 

la durata sufficiente del monitoraggio degli eventi patologici;

(4) 

la validità del metodo di osservazione di un effetto;

(5) 

la considerazione adeguata dei fattori di distorsione e di confusione; e

(6) 

un'attendibilità statistica ragionevole che giustifichi la conclusione.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.

Quando la registrazione ha per oggetto nanoforme, l'approccio di cui sopra si applica a ciascuna di esse separatamente.

▼M51

1.2.    Peso dell'evidenza

▼M64

Il peso dell’evidenza è sufficiente quando l’insieme delle informazioni provenienti da più fonti indipendenti consente di giungere a una conclusione motivata riguardo alla prescrizione in materia di informazioni, mentre le informazioni provenienti da ciascuna fonte considerata singolarmente sono insufficienti per adempiere a detta prescrizione. La motivazione deve tenere conto delle informazioni che sarebbero altrimenti ottenute dallo studio normalmente condotto in relazione alla prescrizione.

Anche il ricorso a nuovi metodi di prova non ancora inclusi nei metodi di prova di cui all’articolo 13, paragrafo 3, può fornire un peso dell’evidenza sufficiente per giungere alla conclusione motivata che le informazioni ottenute mediante tali metodi consentirebbero di ottemperare alla prescrizione in materia di informazioni.

Il peso dell’evidenza può indurre a concludere che una sostanza presenta o non presenza una data proprietà.

Se il peso dell’evidenza è sufficiente, la prescrizione in materia di informazioni è rispettata. Di conseguenza non è effettuata alcuna sperimentazione supplementare su animali vertebrati e può essere omessa la sperimentazione supplementare che non utilizza animali vertebrati.

In tutti i casi le informazioni fornite devono essere idonee a fini di classificazione, etichettatura e/o valutazione dei rischi e occorre presentare una documentazione adeguata e attendibile, in particolare:

— 
sommari esaurienti degli studi da cui sono state attinte le informazioni;
— 
la spiegazione dei motivi per cui l’insieme delle fonti di informazioni consente di giungere a una conclusione riguardo alla prescrizione in materia di informazioni.

Quando la registrazione ha per oggetto nanoforme, l’approccio di cui sopra si applica a ciascuna di esse separatamente.

▼M51

1.3.    Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività [(Q)SAR]

I risultati ottenuti per mezzo di validi modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (Q)SAR possono indicare la presenza o l'assenza di una certa proprietà pericolosa. I risultati possono essere utilizzati in luogo della sperimentazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— 
i risultati sono derivati da un modello (Q)SAR di cui è stata stabilita la validità scientifica,
— 
la sostanza rientra nel campo di applicabilità del modello (Q)SAR,
— 
i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi, e
— 
è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

In collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, l'Agenzia elabora e fornisce orientamenti valutando quali (Q)SAR risponderanno a queste condizioni e presenta esempi.

Quando la registrazione ha per oggetto nanoforme, l'approccio di cui sopra si applica a ciascuna di esse separatamente.

▼C1

1.4.   Metodi in vitro

I risultati ottenuti con idonei metodi in vitro possono indicare la presenza di una certa proprietà pericolosa, o possono essere importanti in relazione a una comprensione meccanicistica, che può essere rilevante per la valutazione. In questo contesto, «idonei» significa elaborati sufficientemente bene secondo criteri per lo sviluppo di test riconosciuti a livello internazionale [ad esempio: i criteri del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) per l'immissione di una prova nel processo di prevalidazione]. In funzione del rischio potenziale, può essere necessaria una conferma immediata, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto negli allegati VII o VIII, o una proposta di conferma, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto negli allegati IX o X per i rispettivi livelli di tonnellaggio.

Se i risultati ottenuti utilizzando tali metodi in vitro non rivelano una certa proprietà pericolosa, la prova pertinente è tuttavia effettuata al livello di tonnellaggio appropriato per confermare il risultato negativo, tranne se la sperimentazione non è prescritta a norma degli allegati da VII a X o delle altre disposizioni del presente allegato.

▼M51

Tale conferma può essere omessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

i risultati sono derivati da un metodo in vitro la cui validità scientifica è stata stabilita da uno studio di validazione, secondo principi di validazione riconosciuti a livello internazionale;

2) 

i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei rischi; e

3) 

è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

Quando la registrazione ha per oggetto nanoforme, l'approccio appena descritto ai punti da 1 a 3 si applica a ciascuna di esse separatamente.

▼C1

1.5.   Raggruppamento di sostanze e metodo del read-across

▼M64

Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono probabilmente simili o seguono uno schema regolare data la loro affinità strutturale possono essere considerate come un gruppo o una categoria di sostanze. Per l’applicazione del concetto di gruppo occorre che le proprietà fisico-chimiche, gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente o il destino ambientale possano essere previsti sulla base di dati relativi a sostanze di riferimento appartenenti al gruppo, estesi mediante interpolazione ad altre sostanze dello stesso gruppo (metodo del read-across). In questo modo è possibile evitare di sottoporre a prova ogni sostanza per ogni endpoint.

Quando la registrazione ha per oggetto nanoforme, l’approccio di cui sopra si applica a ciascuna di esse separatamente. Per il raggruppamento di diverse nanoforme della stessa sostanza, una struttura molecolare affine non può di per sé costituire una giustificazione.

Se le nanoforme oggetto della registrazione sono raggruppate o collocate in una «categoria» con altre forme, comprese altre nanoforme, della sostanza nella stessa registrazione, gli obblighi di cui sopra si applicano nello stesso modo.

Le affinità possono essere basate su uno qualunque dei seguenti elementi:

1) 

un gruppo funzionale comune;

2) 

i precursori comuni e/o la probabilità di prodotti di decomposizione comuni derivanti da processi fisici e biologici, che danno luogo a sostanze chimiche strutturalmente affini;

3) 

uno schema costante nella variazione della potenza delle proprietà nell’intera categoria.

Nel caso delle sostante UVCB l’affinità strutturale è stabilita sulla base di affinità tra le strutture dei costituenti, unitamente alla concentrazione e alla variabilità della concentrazione di tali costituenti. Se è possibile comprovare l’impossibilità tecnica o l’impraticabilità di identificare ogni singolo costituente, l’affinità strutturale può essere dimostrata in altro modo, onde consentire un confronto quantitativo e qualitativo della composizione effettiva di varie sostanze.

Se è applicato il concetto di gruppo, le sostanze sono classificate ed etichettate su questa base.

In tutti i casi i risultati devono:

— 
essere idonei ai fini della classificazione e dell’etichettatura e/o della valutazione dei rischi;
— 
fornire un’adeguata e attendibile copertura dei parametri chiave presi in considerazione nello studio corrispondente che sarebbe normalmente condotto in relazione a una data prescrizione in materia di informazioni; e
— 
contemplare una durata di esposizione comparabile o superiore a quella dello studio corrispondente che sarebbe normalmente condotto in relazione a una data prescrizione in materia di informazioni, se tale durata di esposizione costituisce un parametro pertinente.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato. Tale documentazione comprende:

— 
un sommario esauriente di ogni studio usato come fonte per l’adattamento;
— 
la spiegazione delle ragioni per cui le proprietà della sostanza registrata possono essere previste sulla base di altre sostanze dello stesso gruppo;
— 
informazioni scientifiche a suffragio della spiegazione di cui sopra.

▼C1

2.   SPERIMENTAZIONI TECNICAMENTE IMPOSSIBILI

La sperimentazione relativa a un « end point» specifico può essere omessa se è tecnicamente impossibile realizzare lo studio in ragione delle proprietà della sostanza: ad esempio, sostanze molto volatili, molto reattive o instabili non possono essere utilizzate, una miscela della sostanza con l'acqua può generare un rischio di incendio o di esplosione, o la radiomarcatura della sostanza richiesta in taluni studi può non essere possibile. Devono sempre essere seguiti i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda le limitazioni tecniche di un metodo specifico.

▼M4

3.   SPERIMENTAZIONE ADATTATA IN MODO SPECIFICO A UNA SOSTANZA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE

▼M64

3.1.

Sulla base degli scenari di esposizione sviluppati nella relazione sulla sicurezza chimica può essere omessa la sperimentazione di cui all’allegato VIII, punto 8.7, e in conformità a quanto disposto dagli allegati IX e X. Sulla base degli scenari di esposizione sviluppati nella relazione sulla sicurezza chimica può essere omessa la sperimentazione di cui all’allegato VIII, punto 8.6.1, unicamente per i dichiaranti che producono meno di 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore.

▼M4

3.2.

In tutti i casi, occorre fornire una giustificazione e una documentazione adeguate. La giustificazione si deve basare su una valutazione completa e rigorosa dell’esposizione a norma dell’allegato I, punto 5, e deve soddisfare uno dei seguenti criteri:

a) 

il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta che tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

i) 

i risultati della valutazione dell’esposizione per l’intero ciclo di vita della sostanza che riguardano tutte le pertinenti esposizioni dimostrano l’assenza di esposizione o nessuna esposizione significativa in tutti gli scenari di fabbricazione e in tutti gli usi identificati di cui all’allegato VI, punto 3.5;

▼M64

ii) 

è possibile ricavare un DNEL o una PNEC dai risultati dei dati sperimentali disponibili per la sostanza considerata, tenendo pienamente conto della maggiore incertezza conseguente all’omissione dell’obbligo di informazione e del fatto che il DNEL o la PNEC sono parametri pertinenti e idonei sia rispetto ai requisiti di informazione da omettere sia ai fini della valutazione del rischio. A tal fine e fatte salve le disposizioni di cui agli allegati IX e X, punti 8.6 e 8.7, colonna 2, un DNEL derivato da studi di tossicità a dose ripetuta a 28 giorni non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità a dose ripetuta a 90 giorni, e un DNEL derivato da test di screening per la tossicità per la riproduzione/lo sviluppo non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità per lo sviluppo prenatale o studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione.

▼M4

iii) 

il raffronto tra il DNEL o la PNEC derivati e i risultati della valutazione dell’esposizione indica che l’esposizione è sempre nettamente inferiore al DNEL o alla PNEC derivati;

b) 

nei casi in cui la sostanza non è incorporata in un articolo, il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta, per tutti gli scenari del caso, che nell’intero ciclo di vita vengono applicate le condizioni rigorosamente controllate definite all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f);

c) 

nei casi in cui la sostanza è incorporata in un articolo in cui è fissata in maniera permanente in una matrice o altrimenti rigorosamente confinata attraverso mezzi tecnici, è dimostrato e documentato che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) 

la sostanza non è rilasciata durante il suo ciclo di vita,

ii) 

la probabilità che i lavoratori, il pubblico in generale o l’ambiente siano esposti alla sostanza in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili è trascurabile, e

iii) 

la sostanza è manipolata in conformità alle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), durante tutte le fasi di fabbricazione e produzione, compresa la fase di gestione dei rifiuti della sostanza in tutte le suddette fasi.

3.3.

Le condizioni d’uso specifiche devono essere comunicate attraverso la catena d’approvvigionamento a norma degli articoli 31 o 32, secondo il caso.

▼C1

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