NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02008R1272 · v20260701

1.1.2. Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e valori soglia generici

1.1.2.1. I limiti di concentrazione specifici o i fattori moltiplicatori sono applicati conformemente all'articolo 10.

1.1.2.2.   Valori soglia

1.1.2.2.1. I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedasi l'articolo 11).

1.1.2.2.2. I valori soglia di cui all'articolo 11 sono i seguenti:

a) 

in relazione ai pericoli per la salute e per l'ambiente di cui alle parti 3, 4 e 5 del presente allegato:

i) 

per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il valore più basso tra il limite di concentrazione specifico e il corrispondente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1; oppure

ii) 

per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione specifico fissato nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature; oppure

iii) 

per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il pertinente valore soglia generico fissato nella suddetta tabella; oppure

iv) 

per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione generico per la classificazione nelle pertinenti sezioni delle parti 3, 4 e 5 del presente allegato.

b) 

In relazione ai pericoli per l'ambiente acquatico di cui alla sezione 4.1 del presente allegato:

i) 

per le sostanze per le quali è stato fissato un fattore M moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il valore soglia generico figurante nella tabella 1.1, adeguato applicando il calcolo specificato nella sezione 4.1 del presente allegato, ovvero

ii) 

per le sostanze per le quali non è stato fissato un fattore moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il pertinente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1.

▼M19

Tabella 1.1

Valori soglia generici

Classe di pericolo

Valori soglia generici da prendere in considerazione

Tossicità acuta:

— categoria 1-3

0,1 %

— categoria 4

1 %

Corrosione/irritazione della pelle

1 % (1)

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

1 % (2)

Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3

1 % (3)

Tossicità in caso di aspirazione

1 %

Pericoloso per l'ambiente acquatico

— categoria Acuto 1

0,1 % (4)

— categoria Cronico 1

0,1 % (4)

— categoria Cronico 2-4

1 %

(1)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.

(2)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.

(3)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6.

(4)   

O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.

▼M2

Nota:

I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose per quelle classi di pericolo per le quali i valori soglia generici possono essere espressi in modo ottimale indicando la percentuale in volume.

▼B

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.