1.1.2. Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e valori soglia generici
1.1.2.1. I limiti di concentrazione specifici o i fattori moltiplicatori sono applicati conformemente all'articolo 10.
1.1.2.2. Valori soglia
1.1.2.2.1. I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedasi l'articolo 11).
1.1.2.2.2. I valori soglia di cui all'articolo 11 sono i seguenti:
in relazione ai pericoli per la salute e per l'ambiente di cui alle parti 3, 4 e 5 del presente allegato:
per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il valore più basso tra il limite di concentrazione specifico e il corrispondente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1; oppure
per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione specifico fissato nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature; oppure
per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il pertinente valore soglia generico fissato nella suddetta tabella; oppure
per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione generico per la classificazione nelle pertinenti sezioni delle parti 3, 4 e 5 del presente allegato.
In relazione ai pericoli per l'ambiente acquatico di cui alla sezione 4.1 del presente allegato:
per le sostanze per le quali è stato fissato un fattore M moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il valore soglia generico figurante nella tabella 1.1, adeguato applicando il calcolo specificato nella sezione 4.1 del presente allegato, ovvero
per le sostanze per le quali non è stato fissato un fattore moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il pertinente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1.
Tabella 1.1
Valori soglia generici
|
Classe di pericolo |
Valori soglia generici da prendere in considerazione |
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Tossicità acuta: |
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— categoria 1-3 |
0,1 % |
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— categoria 4 |
1 % |
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Corrosione/irritazione della pelle |
1 % (1) |
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Gravi lesioni oculari/irritazione oculare |
1 % (2) |
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Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 |
1 % (3) |
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Tossicità in caso di aspirazione |
1 % |
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Pericoloso per l'ambiente acquatico |
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— categoria Acuto 1 |
0,1 % (4) |
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— categoria Cronico 1 |
0,1 % (4) |
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— categoria Cronico 2-4 |
1 % |
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(1)
O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.
(2)
O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.
(3)
O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6.
(4)
O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1. |
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Nota:
I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose per quelle classi di pericolo per le quali i valori soglia generici possono essere espressi in modo ottimale indicando la percentuale in volume.