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Part 2 / FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA ARMONIZZATE

PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA ARMONIZZATE

In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l’etichettatura armonizzate.

Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all’agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Un fascicolo relativo alla classificazione e all’etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

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Proposta
La proposta precisa l’identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte.
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Proposta
La proposta precisa l’identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte.
Proposta
La proposta precisa l’identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte.
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Giustificazione per la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell’allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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Giustificazione per la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell’allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Giustificazione per la classificazione e l’etichettatura armonizzate proposte
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell’allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto ai fini dell’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.
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Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto ai fini dell’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.
Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto ai fini dell’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.
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Giustificazione per altri effetti a livello comunitario
Per effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l’ambiente, persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, molto persistenti e molto mobili e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un’azione a livello di Unione. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012.
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Giustificazione per altri effetti a livello comunitario
Per effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l’ambiente, persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, molto persistenti e molto mobili e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un’azione a livello di Unione. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012.
Giustificazione per altri effetti a livello comunitario
Per effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l’ambiente, persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, molto persistenti e molto mobili e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un’azione a livello di Unione. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012.

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