1.2.1. Classificazione minima
Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:
La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna «Classificazione».
Il riferimento * può figurare anche nella colonna «Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)» in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.