ANNEX VIII / INFORMAZIONI ARMONIZZATE RELATIVE ALLA RISPOSTA DI EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO VIII
INFORMAZIONI ARMONIZZATE RELATIVE ALLA RISPOSTA DI EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI PREVENZIONE
PARTE A
PRESCRIZIONI GENERALI
1. APPLICAZIONE
1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l’uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1o gennaio 2025.
1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1o gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell’immissione di tale miscela modificata sul mercato.
2. SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito «i notificanti», devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell’articolo 45.
2.2. Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all’articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:
gas sotto pressione;
esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
2.2 bis. Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.
2.3. Nel caso delle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica o delle miscele immesse sul mercato per uso esclusivamente industriale, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente alla parte B, punto 3.1, secondo capoverso, purché sia disponibile un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto conformemente al punto 1.3 di tale parte.
2.4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
«miscela per l’uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
«miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.
Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d’uso.
3. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASMISSIONE
3.1. Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 («organismi designati»), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.
La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene effettuata per via elettronica in un formato XML fornito dall’Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.
3.2. Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell’articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
3.3. La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
3.4. L’uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall’Agenzia.
3.5. L’aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.
4. TRASMISSIONE DI GRUPPO
4.1. Può essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici. Una trasmissione di questo tipo è denominata «trasmissione di gruppo».
4.2. È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente l’intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
4.3. In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione delle diverse miscele del gruppo riguarda solamente i profumi, purché la concentrazione totale dei differenti profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
4.4. Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.
5. IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)
5.1. Il notificante deve creare un identificatore unico di formula («UFI») utilizzando i mezzi elettronici messi a disposizione dall’Agenzia. L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L’assegnazione di un UFI è gratuita.
Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o del gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettere a), b) e c), oppure, a seconda dei casi, almeno una delle condizioni di cui al secondo capoverso dello stesso punto.
In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali profumi o l’aggiunta di nuovi profumi.
In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI qualora una modifica che soddisfa la condizione di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettera a), riguardi esclusivamente uno o più componenti raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili già incluso nella trasmissione conformemente alla parte B, punto 3.5.
5.2. L’UFI deve essere preceduto dall’acronimo «UFI» in lettere maiuscole, seguito da due punti («UFI:») e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.3. Anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.
Se l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno.
Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 29, paragrafo 3, a seconda dei casi.
Nel caso di miscele imballate fornite per essere utilizzate in un sito industriale, anziché includere l’UFI sull’etichetta o sull’imballaggio il notificante può scegliere di indicarlo nella scheda di dati di sicurezza.
6. FORMATI E SOSTEGNO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
6.1. L’Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.2. L’Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.
PARTE B
INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE
1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DEL NOTIFICANTE
1.1. Identificatore del prodotto della miscela
L’identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a).
Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela compresi, se del caso, il marchio o i marchi, il nome del prodotto e le varianti denominative così come figurano sull’etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l’identificazione specifica.
Nella trasmissione devono essere inoltre inclusi l’UFI o gli UFI.
1.2. Dati del notificante e punto di contatto
Devono essere indicati nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del notificante e, se differenti, nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del punto di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni utili ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
1.3. Nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per l’accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto
Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, devono essere indicati un nome, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica che consentano un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto pertinenti ai fini della risposta di emergenza sanitaria, nella lingua di cui alla parte A, punto 3.3. Il numero di telefono deve essere accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
La presente sezione stabilisce le prescrizioni in materia di informazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici della miscela nonché le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli, come anche le informazioni supplementari da inserire in una trasmissione.
2.1. Classificazione della miscela
La classificazione della miscela per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe, categoria e indicazione di pericolo) deve essere fornita in conformità alle regole di classificazione di cui all’allegato I.
2.2. Elementi dell’etichetta
Devono essere indicati, se del caso, i seguenti elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17:
2.3. Informazioni tossicologiche
La trasmissione deve includere le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela o dei suoi componenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2.4. Informazioni supplementari
Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari:
3. INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE MISCELE
3.1. Disposizioni generali
In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l’identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.
In deroga al primo capoverso, nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare sulla composizione di una miscela per uso industriale o di una miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che informazioni supplementari sulla composizione siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.
I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati. Se tuttavia vengono notificati in quanto appartenenti a un gruppo di componenti intercambiabili conformemente al punto 3.5 o se la loro concentrazione è stata trasmessa come intervallo di percentuali conformemente ai punti 3.6 o 3.7, essi possono essere notificati se è certo che, in un dato momento, saranno presenti nella miscela.
In deroga al terzo capoverso, in una trasmissione di gruppo i componenti «profumi» in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.
Per le trasmissioni di gruppo in cui i profumi variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi ivi contenuti, compresa la loro classificazione.
3.2. Identificazione dei componenti della miscela
Un componente di una miscela è una sostanza o una miscela in miscela.
3.2.1. Sostanze
L’identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un nome di Colour Index o un’altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l’identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all’articolo 24.
3.2.2. Miscela in miscela
Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela («MIM»).
Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM devono essere presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso:
se è stato creato un UFI per la MIM e l’organismo designato ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente;
se è stato creato un UFI per la MIM, ma l’organismo designato non ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM;
in mancanza di un UFI, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM.
3.2.3. Identificazione mediante identificatori generici di componenti
In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici di componenti «profumi» o «coloranti» possono essere utilizzati per i componenti della miscela utilizzati esclusivamente per aggiungere profumo o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il 5 % della somma di profumi, e
il 25 % della somma di coloranti.
3.3. Componenti della miscela soggetti a obblighi in materia di trasmissione
Devono essere indicati i seguenti componenti della miscela:
componenti della miscela classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che:
componenti della miscela non classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che sono identificati e presenti in concentrazioni pari o superiori all’1 %.
3.4. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela
I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela identificati conformemente al punto 3.3.
3.4.1. Componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione
Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate di seguito, la loro concentrazione nella miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:
In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.
Tabella 1
Intervalli di concentrazione applicabili ai componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria
|
Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%) |
Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione |
|
≥ 25 - < 100 |
5 % unità |
|
≥ 10 - < 25 |
3 % unità |
|
≥ 1 - < 10 |
1 % unità |
|
≥ 0,1 - < 1 |
0,3 % unità |
|
> 0 - < 0,1 |
0,1 % unità |
3.4.2. Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi
La concentrazione dei componenti pericolosi nella miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti identificati non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.
Tabella 2
Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi
|
Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%) |
Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione |
|
≥ 25 - < 100 |
20 % unità |
|
≥ 10 - < 25 |
10 % unità |
|
≥ 1 - < 10 |
3 % unità |
|
> 0 - < 1 |
1 % unità |
In deroga al primo capoverso, per i componenti «profumi» di una trasmissione di gruppo che non sono classificati o che sono classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1 A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione.
3.5. Raggruppamento dei componenti all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili
È possibile raggruppare i componenti di una trasmissione all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
per tutti i componenti del gruppo di componenti intercambiabili
per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.
In alternativa, è possibile raggruppare all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili i componenti classificati soltanto per la corrosione della pelle, l’irritazione della pelle, le lesioni oculari, l’irritazione oculare, la tossicità in caso di aspirazione, la sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle o per una loro combinazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
è identica per tutti i componenti la classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo); e
ove applicabile, il pH di tutti i componenti classificati per la corrosione della pelle, l’irritazione della pelle, le lesioni oculari o l’irritazione oculare è acido, neutro o alcalino; e
il gruppo di componenti intercambiabili non contiene più di cinque componenti; e
per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti raggruppati all’interno del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.
3.5.1. Nome del gruppo di componenti intercambiabili e identificazione dei componenti raggruppati
A un gruppo di componenti intercambiabili deve essere attribuito un nome che corrisponda alla funzione o alle funzioni tecniche dei componenti raggruppati in ragione delle quali sono stati incorporati nella miscela.
Ciascun componente di un gruppo di componenti intercambiabili è identificato conformemente al punto 3.2.1 o 3.2.2, a seconda dei casi.
3.5.2. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti raggruppati
In deroga al punto 3.4, primo capoverso, per i componenti raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili i notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione totale di tutti i componenti presenti nella miscela e raggruppati all’interno del gruppo di componenti intercambiabili.
Quando i componenti di una miscela raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, la concentrazione totale dei componenti presenti nella miscela e raggruppati nel gruppo di componenti intercambiabili deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente allo stesso punto, tabella 1.
La concentrazione totale dei componenti pericolosi presenti nella miscela e raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, e la concentrazione totale dei componenti identificati presenti nella miscela e raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati come pericolosi devono essere espresse, in conformità al punto 3.4.2, tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.
3.6. Miscele conformi a formule standard
In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nel caso di una miscela con una composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D, qualora la classificazione della miscela non vari in funzione della concentrazione dei componenti entro gli intervalli di percentuali specificati nella formula standard corrispondente:
3.7. Carburanti
In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, per i carburanti elencati nella tabella 3 possono essere trasmesse l’identità e la concentrazione dei componenti della miscela che figurano nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Devono altresì essere trasmesse l’identità e la concentrazione di qualsiasi altro componente noto.
Tabella 3
Elenco dei carburanti
|
Carburante |
Descrizione del prodotto |
|
Benzina EN228 |
Carburanti per autoveicoli - benzina senza piombo |
|
Benzina E85 |
Carburanti per autoveicoli - carburante per autoveicoli a base di etanolo (E85) |
|
Benzina alchilata |
Carburanti per motori - benzina speciale per attrezzi a motore |
|
GPL |
Gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante |
|
GNL |
Gas naturale liquefatto utilizzato come carburante |
|
Carburante diesel |
Carburanti per autoveicoli - carburanti per motori diesel con/senza biocarburante |
|
Combustibili diesel paraffinici (ad esempio GTL, BTL o HVO) |
Carburanti per autoveicoli - combustibile diesel paraffinico ottenuto da sintesi o idrotrattamento |
|
Olio da riscaldamento |
Combustibili minerali liquidi con le caratteristiche dell’olio combustibile per usi domestici |
|
Diesel MK 1 |
Carburanti per autoveicoli - olio combustibile diesel delle classi ambientali 1 e 2 per motori diesel ad alta velocità |
|
Carburanti per l’aviazione |
Carburanti per l’aviazione per motori a turbina e motori a pistoni |
|
Kerosene - Paraffina lampante |
Olio lampante di paraffina per lampada di tipo B e C |
|
Olio combustibile pesante |
Tutte le categorie di oli combustibili pesanti |
|
Combustibile per uso marittimo |
Combustibili per uso marittimo, contenenti o no biodiesel |
|
Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Diesel B100 |
Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per l’uso in motori diesel e per applicazioni di riscaldamento |
3.8. Classificazione dei componenti della miscela
Deve essere fornita la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici (classi di pericolo, categorie di pericolo e indicazioni di pericolo) delle sostanze identificate conformemente al punto 3.3 e contenute nella miscela. Ciò comprende la classificazione per almeno tutte le sostanze che, conformemente all’allegato II, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono indicate nella scheda di dati di sicurezza della miscela e nella scheda di dati di sicurezza di qualsiasi MIM contenuta nella miscela. Per le MIM identificate conformemente al punto 3.3, se il notificante non ha accesso alla composizione completa della MIM, deve essere fornita in aggiunta la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici.
4. AGGIORNAMENTO DELLA TRASMISSIONE
4.1. Condizioni per l’aggiornamento della trasmissione
Nel caso in cui una delle seguenti modifiche si applichi a una miscela facente parte di una trasmissione singola o di gruppo, i notificanti forniscono un aggiornamento della trasmissione prima di immettere tale miscela modificata sul mercato:
aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela, da indicare conformemente al punto 3.3;
variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell’intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;
l’esatta concentrazione di un componente è stata indicata in conformità ai punti 3.4.1 o 3.4.2 e si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti di cui alla tabella 4.
In deroga al primo capoverso, quarto trattino:
per le miscele aventi una composizione conforme a una delle formule standard specificate nella parte D è necessario un aggiornamento della trasmissione solo se la composizione della miscela cambia in modo tale da non essere più conforme alla formula standard;
per le miscele per le quali le informazioni relative alla composizione sono fornite in base alla scheda di dati di sicurezza conformemente ai punti 3.6 o 3.7, è necessario un aggiornamento della trasmissione quando è aggiornata la sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
Tabella 4
Variazioni della concentrazione di componenti che richiedono un aggiornamento della trasmissione
|
Concentrazione esatta del componente contenuto nella miscela (%) |
Variazioni (±) della concentrazione iniziale del componente che richiedono un aggiornamento della trasmissione |
|
> 25 - ≤ 100 |
5 % |
|
> 10 - ≤ 25 |
10 % |
|
> 2,5 - ≤ 10 |
20 % |
|
≤ 2,5 |
30 % |
Quando si modificano i profumi di una trasmissione di gruppo, l’elenco delle miscele e dei profumi che esse contengono, come richiesto al punto 3.1, deve essere aggiornato.
4.2. Contenuto dell’aggiornamento della trasmissione
L’aggiornamento della trasmissione comprende una versione riveduta della trasmissione precedente che contiene le nuove informazioni disponibili, come descritto al punto 4.1.
PARTE C
FORMATO DI TRASMISSIONE
1. FORMATO DI TRASMISSIONE
1.1. Formato di trasmissione
La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all’articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall’Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi elencati di seguito.
1.2. Identificazione della miscela, del notificante e del punto di contatto
Identificatore del prodotto
Dati del notificante e punto di contatto
Dati per l’accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissioni limitate.
1.3. Classificazione della miscela, elementi dell’etichetta e tossicologia
Classificazione della miscela ed elementi dell’etichetta
Informazioni tossicologiche
Informazioni supplementari sulla miscela
1.4. Informazioni sui componenti della miscela e sui gruppi di componenti intercambiabili
Identificazione dei componenti della miscela
Nome dei gruppi di componenti intercambiabili (se applicabile)
Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela
Classificazione dei componenti della miscela
Elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quinto capoverso (se applicabile).
PARTE D
FORMULE STANDARD
Per le formule standard da 1 a 17 si applicano le seguenti condizioni:
Nota applicabile alle formule standard da 1 a 17:
1. CEMENTO
|
Formula standard per il cemento - 1 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland con un costituente principale: clinker |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
86,5 - 100 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1), polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 2 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland alla loppa e cemento d’altoforno con due costituenti principali: clinker e loppa |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
4,6 - 94 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
5,5 - 95 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 3 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland ai fumi di silice Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e fumo di silice |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
82 - 94 |
|
Fumo di silice |
273-761-1 |
5,5 - 10 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 4 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland alla pozzolana, cemento pozzolanico Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e pozzolana (pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata) |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
41 - 94 |
|
Pozzolana naturale (calcinata) |
310-127-6 |
5,5 - 55 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-303-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 5 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland alle ceneri volanti, cemento pozzolanico Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e ceneri volanti (ceneri volanti silicee o calcaree) |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
41 - 94 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
5,5 - 55 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1), polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 5 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland allo scisto calcinato Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e scisto calcinato |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
59 - 94 |
|
Scisto calcinato |
297-648-1 |
5,5 - 35 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 7 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland al calcare Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e calcare |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
59 - 94 |
|
Calcare |
215-279-6 |
5,5 - 35 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 8 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - calcare) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa e calcare |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
31,9 - 88 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
5,5 - 59 |
|
Calcare |
215-279-6 |
5,5 - 29 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 9 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - ceneri volanti) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno, ceneri volanti silicee o calcaree |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
18,2 - 88 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
5,5 - 59 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
5,5 - 49 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 10 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - pozzolana) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
18,2 - 88 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
5,5 - 49 |
|
Pozzolana naturale (calcinata) |
310-127-6 |
5,5 - 49 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 11 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito (loppa - scisto calcinato) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno, scisto calcinato |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
59 - 94 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
5,5 - 29 |
|
Scisto calcinato |
297-648-1 |
5,5 - 29 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 12 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito (calcare - ceneri volanti) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e ceneri volanti calcaree e silicee |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
46 - 94 |
|
Calcare |
215-279-6 |
5,5 - 29 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
5,5 - 44 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 13 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito (calcare - pozzolana) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
46 - 94 |
|
Calcare |
215-279-6 |
5,5 - 29 |
|
Pozzolana naturale (calcinata) |
310-127-6 |
5,5 - 44 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 14 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito (calcare - scisto calcinato) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e scisto calcinato |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
59 - 94 |
|
Calcare |
215-279-6 |
5,5 - 29 |
|
Scisto calcinato |
297-648-1 |
5,5 - 29 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 15 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento Portland composito, cemento pozzolanico (ceneri volanti - pozzolana) Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, ceneri volanti silicee e calcaree e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
41 - 94 |
|
Pozzolana naturale (calcinata) |
310-127-6 |
5,5 - 55 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
5,5 - 55 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 16 |
||
|
Designazione del prodotto |
Portland composito Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker e tre dei seguenti costituenti: loppa d’altoforno, fumo di silice, ceneri volanti, pozzolana, scisto calcinato, calcare |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
59 - 94 |
|
Loppa granulata d’altoforno Pozzolana naturale (calcinata) Ceneri volanti Scisto calcinato Calcare Fumo di silice |
266-002-0 310-127-6 931-322-8 297-648-1 215-279-6 273-761-1 |
5,5 - 23 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 17 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento composito Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker, loppa, ceneri volanti silicee e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata |
|
|
Costituente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
18,3 - 64 |
|
Loppa granulata d’altoforno |
266-002-0 |
16,5 - 49 |
|
Pozzolana naturale (calcinata) |
310-127-6 |
5,5 - 43 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
5,5 - 43 |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
0 - 8 |
|
Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland |
270-659-9 |
0 - 5 |
|
Materiali minerali naturali inorganici |
310-127-6 |
|
|
Solfato di ferro (II) |
231-753-5 |
0 - 1 |
|
Solfato di stagno (II) |
231-302-2 |
0 - 0,1 |
|
Formula standard per il cemento - 18 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cemento calcio alluminoso |
|
|
Costituente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento di calcio alluminato |
266-045-5 |
86,5 - 100 |
|
Additivo per la macinazione |
- |
0 - 0,2 |
|
Formula standard per il cemento - 19 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cementi per muratura - con clinker e calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5 |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
25 - 60 |
|
Calci da costruzione |
215-138-9, |
1 - 75 |
|
calce idrata secondo la norma EN 459 |
215-137-3 |
|
|
Altro, costituente inorganico non pericoloso |
310-127-6 |
0 - 74 |
|
Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878 |
- |
0 - 1 |
|
Formula standard per il cemento - 20 |
||
|
Descrizione del prodotto |
Cementi per muratura - con clinker e senza calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5 |
|
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Clinker di cemento Portland |
266-043-4 |
25 - 60 |
|
Altro, costituente inorganico non pericoloso |
310-127-6 |
40 - 75 |
|
Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878 |
|
0 - 1 |
2. LEGANTE A BASE DI GESSO
|
Formula standard per il legante a base di gesso |
||
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Solfato di calcio |
231-900-3 |
≥ 50 e < 100 |
|
Diidrossido di calcio |
215-137-3 |
> 0 e ≤ 5 |
3. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
|
Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 1 Classi di resistenza del calcestruzzo C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60 |
||
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Cemento |
270-659-9 |
3 - 18 |
|
Acqua |
231-791-2 |
5 - 8 |
|
Aggregati |
273-727-6 |
70 - 80 |
|
Aeranti per calcestruzzo (additivi) |
- |
0 - 0,08 |
|
Plastificanti/superplastificanti (additivi) |
- |
0 - 0,15 |
|
Ritardanti (additivi) |
- |
0 - 0,4 |
|
Acceleranti (additivi) |
- |
0 - 0,2 |
|
Impermeabilizzanti (additivi) |
- |
0 - 0,25 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
0 - 8 |
|
Fumo di silice |
273-761-1 |
0 - 3 |
|
GGBS (loppa d’altoforno granulare macinata) |
266-002-0 |
0 - 6 |
|
Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 2 Classi di resistenza del calcestruzzo C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC 60/66, LC70/77, LC80/88 |
||
|
Nome del componente |
Numero CE |
Concentrazione (% p/p) |
|
Cemento |
270-659-9 |
12 - 25 |
|
Acqua |
231-791-2 |
5 - 8 |
|
Aggregati |
273-727-6 |
70 - 80 |
|
Aeranti per calcestruzzo (additivi) |
- |
0,04 - 0,08 |
|
Plastificanti/superplastificanti (additivi) |
- |
0 - 0,15 |
|
Ritardanti (additivi) |
- |
0 - 0,4 |
|
Acceleranti (additivi) |
- |
0 - 0,2 |
|
Impermeabilizzanti (additivi) |
- |
0 - 0,25 |
|
Ceneri volanti |
931-322-8 |
0 - 8 |
|
Fumo di silice |
273-761-1 |
0 - 3 |
|
GGBS (loppa d’altoforno granulare macinata) |
266-002-0 |
0 - 6 |