2.8.2. Criteri di classificazione
2.8.2.1. Ogni sostanza o miscela autoreattiva è sottoposta alla procedura di classificazione in questa classe a meno che:
sia un esplosivo secondo i criteri di cui al punto 2.1;
sia un liquido o solido comburente secondo i criteri di cui ai punti 2.13 o 2.14, ad eccezione delle miscele di sostanze comburenti contenenti almeno il 5 % di sostanze organiche combustibili, che sono classificate come sostanze autoreattive secondo la procedura di cui al punto 2.8.2.2;
sia un perossido organico secondo i criteri di cui al punto 2.15;
abbia un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g, oppure
abbia una temperatura di decomposizione autoaccelerata (Tdaa) superiore a 75 oC per un collo di 50 kg ( 10 ).
2.8.2.2. Le miscele di sostanze comburenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze comburenti contenenti almeno il 5 % di sostanze organiche combustibili ma non ai criteri di cui al al punto 2.8.2.1, lettere a), c), d) o e), sono sottoposte alla procedura di classificazione delle sostanze autoreattive.
Le miscele che presentano le proprietà delle sostanze autoreattive dei tipi da B a F (cfr. punto 2.8.2.3) sono classificate come sostanze autoreattive.
Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.
2.8.2.3. Le sostanze e le miscele autoreattive sono classificate in una delle sette categorie (tipi da A a G) di questa classe secondo i seguenti principi:
ogni sostanza o miscela autoreattiva che, imballata, può detonare o deflagrare rapidamente è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO A;
ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente, ma può esplodere sotto l’effetto del calore nell'imballaggio è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO B;
ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosiveche, imballata, non detona né deflagra rapidamente né può esplodere sotto l’effetto del calore è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO C;
ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio:
detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o
non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o
non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento
è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO D;
ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO E;
ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è debole o nulla è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F;
ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia termicamente stabile (TDAA compresa tra 60 oC e 75 oC per un collo di 50 kg) e a condizione che, per le miscele liquide, sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione inferiore a 150 oC, è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO G. Se la miscela non è termicamente stabile o il diluente utilizzato per la desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150 oC, la miscela è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F.
Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.
2.8.2.4. Criteri per il controllo della temperatura
Le sostanze autoreattive sono sottoposte a un controllo della temperatura se la loro TDAA è pari o inferiore a 55 oC. I metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica sono descritti nella parte II, sezione 28, delle ►M4 RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto concerne le dimensioni e il materiale.