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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 13 / Decisione di classificare le sostanze e le miscele

Articolo 13

Decisione di classificare le sostanze e le miscele

Se la valutazione effettuata a norma degli articoli 9 e 12 indica che i pericoli associati alla sostanza o miscela corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo o nelle relative differenziazioni di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano la sostanza o miscela o, se scientificamente giustificato, forme specifiche o stati fisici della stessa, in funzione della rispettiva classe di pericolo o delle rispettive classi di pericolo o delle relative differenziazioni attribuendo:

a) 

una o più categorie di pericolo per ogni rispettiva classe di pericolo o differenziazione;

b) 

fatto salvo l’articolo 21, una o più indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna categoria di pericolo attribuita come indicato alla lettera a).

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