3.1. Disposizioni generali
In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l’identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.
In deroga al primo capoverso, nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare sulla composizione di una miscela per uso industriale o di una miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che informazioni supplementari sulla composizione siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.
I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati. Se tuttavia vengono notificati in quanto appartenenti a un gruppo di componenti intercambiabili conformemente al punto 3.5 o se la loro concentrazione è stata trasmessa come intervallo di percentuali conformemente ai punti 3.6 o 3.7, essi possono essere notificati se è certo che, in un dato momento, saranno presenti nella miscela.
In deroga al terzo capoverso, in una trasmissione di gruppo i componenti «profumi» in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.
Per le trasmissioni di gruppo in cui i profumi variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi ivi contenuti, compresa la loro classificazione.