1.1. Formato di trasmissione
La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all’articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall’Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi elencati di seguito.
La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all’articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall’Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi elencati di seguito.
Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.