1.2. Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE
1.2. Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE
Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:
La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna «Classificazione».
Il riferimento * può figurare anche nella colonna «Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)» in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.
1.2.2. Una via di esposizione non può essere esclusa
Per talune classi di pericolo, ad esempio la STOT, la via di esposizione dovrebbe essere menzionata nell'indicazione di pericolo soltanto se è accertato che nessun'altra via di esposizione può presentare un pericolo secondo i criteri di cui all'allegato I. In base alla direttiva 67/548/CEE la via di esposizione era indicata quando esistevano dati che ne giustificavano la classificazione con la frase R48. La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE indicante la via di esposizione è stata convertita nella classe e nella categoria corrispondenti secondo il presente regolamento, ma con un'indicazione di pericolo generale che, in mancanza delle necessarie informazioni, non specifica la via di esposizione.
Tali indicazioni di pericolo sono segnalate nella tabella 3 da un doppio asterisco (**).
1.2.3. Indicazioni di pericolo relative alla tossicità per la riproduzione
Le indicazioni di pericolo H360 e H361 indicano una preoccupazione generale per gli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: «Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto». In base ai criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita dall'indicazione di pericolo che indica l'effetto specifico che desta preoccupazione, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2. Quando non viene menzionata l'altra differenziazione, ciò è dovuto alla ˛presenza di prove che testimoniano l'assenza di tale effetto, a dati non probanti o all'assenza di dati e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione
Affinché non vadano perdute le informazioni contenute nelle classificazioni armonizzate degli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo secondo la direttiva 67/548/CEE, le classificazioni sono state convertite unicamente per gli effetti classificati ai sensi di tale direttiva.
Queste indicazioni di pericolo sono contrassegnate con tre asterischi (***) nella tabella 3.
1.2.4. Non è possibile stabilire una classificazione corretta per i pericoli fisici
Per talune voci non può essere stabilita una classificazione corretta per i pericoli fisici per la non disponibilità di dati sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di classificazione di cui al presente regolamento. La voce può essere inserita in una categoria diversa (anche più grave) o persino in una classe di pericolo differente da quella indicata. La classificazione corretta è confermata con prove.
Le voci con pericoli fisici da confermare con prove sono contrassegnate dal riferimento (****) nella tabella 3.