PART A / PRESCRIZIONI GENERALI
1. APPLICAZIONE
APPLICAZIONE1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l’uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l’uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
o1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
o1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
o1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1o gennaio 2025.
1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1o gennaio 2025.
o1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1o gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell’immissione di tale miscela modificata sul mercato.
1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1o gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell’immissione di tale miscela modificata sul mercato.
o2. SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito «i notificanti», devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell’articolo 45.
2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito «i notificanti», devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell’articolo 45.
2.2. Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all’articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2.2. Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all’articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:
gas sotto pressione;
gas sotto pressione;
gas sotto pressione;
esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
2.2 bis. Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.
2.2 bis. Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.
2.3. Nel caso delle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica o delle miscele immesse sul mercato per uso esclusivamente industriale, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente alla parte B, punto 3.1, secondo capoverso, purché sia disponibile un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto conformemente al punto 1.3 di tale parte.
2.3. Nel caso delle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica o delle miscele immesse sul mercato per uso esclusivamente industriale, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente alla parte B, punto 3.1, secondo capoverso, purché sia disponibile un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto conformemente al punto 1.3 di tale parte.
2.4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
2.4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
«miscela per l’uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per l’uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per l’uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
«miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;
«pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.
Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d’uso.
«pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.
Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d’uso.
«pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.
Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d’uso.
3. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASMISSIONE
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASMISSIONE3.1. Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 («organismi designati»), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.
3.1. Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 («organismi designati»), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.
La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene effettuata per via elettronica in un formato XML fornito dall’Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.
3.2. Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell’articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
3.2. Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell’articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
3.3. La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
3.3. La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
3.4. L’uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall’Agenzia.
3.4. L’uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall’Agenzia.
3.5. L’aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.
3.5. L’aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.
4. TRASMISSIONE DI GRUPPO
TRASMISSIONE DI GRUPPO4.1. Può essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici. Una trasmissione di questo tipo è denominata «trasmissione di gruppo».
4.1. Può essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici. Una trasmissione di questo tipo è denominata «trasmissione di gruppo».
4.2. È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente l’intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
4.2. È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente l’intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
4.3. In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione delle diverse miscele del gruppo riguarda solamente i profumi, purché la concentrazione totale dei differenti profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
4.3. In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione delle diverse miscele del gruppo riguarda solamente i profumi, purché la concentrazione totale dei differenti profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
4.4. Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.
4.4. Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.
5. IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)
IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)5.1. Il notificante deve creare un identificatore unico di formula («UFI») utilizzando i mezzi elettronici messi a disposizione dall’Agenzia. L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L’assegnazione di un UFI è gratuita.
5.1. Il notificante deve creare un identificatore unico di formula («UFI») utilizzando i mezzi elettronici messi a disposizione dall’Agenzia. L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L’assegnazione di un UFI è gratuita.
Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o del gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettere a), b) e c), oppure, a seconda dei casi, almeno una delle condizioni di cui al secondo capoverso dello stesso punto.
In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali profumi o l’aggiunta di nuovi profumi.
In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI qualora una modifica che soddisfa la condizione di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettera a), riguardi esclusivamente uno o più componenti raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili già incluso nella trasmissione conformemente alla parte B, punto 3.5.
5.2. L’UFI deve essere preceduto dall’acronimo «UFI» in lettere maiuscole, seguito da due punti («UFI:») e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.2. L’UFI deve essere preceduto dall’acronimo «UFI» in lettere maiuscole, seguito da due punti («UFI:») e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.3. Anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.
5.3. Anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.
Se l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno.
Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 29, paragrafo 3, a seconda dei casi.
Nel caso di miscele imballate fornite per essere utilizzate in un sito industriale, anziché includere l’UFI sull’etichetta o sull’imballaggio il notificante può scegliere di indicarlo nella scheda di dati di sicurezza.
6. FORMATI E SOSTEGNO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
FORMATI E SOSTEGNO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI6.1. L’Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.1. L’Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.2. L’Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.
6.2. L’Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.