Article 43 / Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità
Articolo 43
Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti cui spetta presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e le autorità cui spetta far rispettare gli obblighi prescritti dal presente regolamento.
Le autorità competenti e le autorità responsabili dell'attuazione cooperano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità corrispondenti degli altri Stati membri.