Article 34a / Etichettatura fisica e digitale
Articolo 34 bis
Etichettatura fisica e digitale
1.
Gli elementi dell’etichetta per sostanze e miscele di cui all’articolo 17 sono forniti su un’etichetta in forma fisica («etichetta fisica»). In aggiunta all’etichetta fisica, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere forniti in formato digitale («etichetta digitale»).
2.
In deroga al paragrafo 1, i fornitori possono fornire gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I, punto 1.6., solo su un’etichetta digitale.
Se gli elementi dell’etichetta definiti al punto 1.6 dell’allegato I sono forniti solo su un’etichetta digitale, i fornitori, in caso di richiesta orale o scritta o se l’etichetta digitale risulta temporaneamente non disponibile al momento dell’acquisto della sostanza o della miscela, forniscono tali elementi dell’etichetta attraverso mezzi alternativi. I fornitori forniscono tali elementi indipendentemente dall’acquisto e a titolo gratuito.
3.
Se le informazioni sono fornite mediante un’etichetta digitale, si applicano le disposizioni per l’etichettatura digitale di cui all’articolo 34 ter.