Article 55 / Modifiche della direttiva 67/548/CEE
Articolo 55
Modifiche della direttiva 67/548/CEE
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
l'articolo 4 è così modificato:
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 4 è soppresso;
l'articolo 5 è così modificato:
al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Obbligo di effettuare un'indagine
I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;
all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
l'articolo 28 è soppresso;
all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 32 bis
Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze
Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;
l'allegato I è soppresso.