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CELEX 02008R1272 · v20260701

4.4. Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili

4.4.    Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili

4.4.1.1.   Ai fini del punto 4.4 valgono le seguenti definizioni:

«PMT»: la sostanza o miscela persistente, mobile e tossica che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.1;

«vPvM»: la sostanza o miscela molto persistente e molto mobile che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.2;

▼C12

«log Koc »: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).

▼M32

4.4.1.2.   La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili» è differenziata in:

— 
proprietà PMT;
— 
proprietà vPvM.

4.4.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

4.4.2.1.    Criteri di classificazione come PMT

Una sostanza è ritenuta PMT quando soddisfa i criteri di persistenza, mobilità e tossicità enunciati ai punti 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 e 4.4.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.

4.4.2.1.1.    Persistenza

Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) 

l’emivita di degradazione nell’acqua di mare è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;

d) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;

e) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

4.4.2.1.2.    Mobilità

Una sostanza è ritenuta mobile (M) se il log Koc è inferiore a 3. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 3.

4.4.2.1.3.    Tossicità

Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:

a) 

la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o ECx (ad esempio EC10) negli organismi marini o d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;

b) 

la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al punto 3.5, 3.6 o 3.7;

c) 

esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al punto 3.9;

d) 

la sostanza è classificabile come interferente endocrino (categoria 1) per la salute umana o l’ambiente in base al punto 3.11 o 4.2.

4.4.2.2.    Criteri di classificazione come vPvM

Una sostanza è ritenuta vPvM quando soddisfa i criteri di persistenza e mobilità enunciati ai punti 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.

4.4.2.2.1.    Persistenza

Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) 

l’emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

4.4.2.2.2.    Mobilità

Una sostanza è ritenuta molto mobile (vM) se il log Koc è inferiore a 2. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 2.

4.4.2.3.    Base della classificazione

Per classificare le sostanze PMT e vPvM si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.4.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

▼C12

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.

L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.

▼M32

La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

Per la valutazione delle proprietà P, vP, M, vM e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3.

4.4.2.3.1.    Valutazione delle proprietà P o vP

Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;

b) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;

c) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;

d) 

altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.3.2.    Valutazione delle proprietà M o vM

Per la valutazione delle proprietà M o vM si tiene conto delle seguenti informazioni:

▼C12

a) 

risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;

▼M32

b) 

altre informazioni, quali dati ricavati da studi di lisciviazione, modellizzazione o monitoraggio, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.3.3.    Valutazione delle proprietà T

Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici;

b) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci;

c) 

risultati ottenuti da studi sull’inibizione della crescita nelle alghe o nelle piante acquatiche;

d) 

classificabilità della sostanza come cancerogena di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (con indicazione di pericolo H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd) o avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con indicazione di pericolo H372 o H373);

e) 

classificabilità della sostanza come interferente endocrino di categoria 1 per la salute umana o per l’ambiente (con indicazione di pericolo EUH380 o EUH430);

f) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi terrestri, invertebrati e piante;

g) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi che vivono in sedimenti;

h) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione su uccelli;

i) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.4.    Forza probante e giudizio di esperti

4.4.2.4.1. Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, come indicato al punto 1.1.1, si prendono in considerazione tutti i pertinenti dati scientifici disponibili, ad esempio:

a) 

studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico);

b) 

informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del «read-across»);

c) 

dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR) che diano informazioni sulle proprietà P, vP, M, vM e T;

d) 

risultati di monitoraggio e modellizzazione;

e) 

esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni;

f) 

studi epidemiologici e clinici;

g) 

studi di casi ben documentati, studi pubblicati sottoposti a peer review e osservazioni;

h) 

qualsiasi altro dato accettabile.

►C12  Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. ◄ . A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un’unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

4.4.2.4.2. Nel determinare la forza probante dei dati, oltre alle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3 si prendono in considerazione anche le informazioni seguenti nel quadro della valutazione scientifica delle informazioni rilevanti per le proprietà P, vP, M, vM e T:

a) 

indicazione delle proprietà P o vP:

▼C12

i) 

risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;

▼M32

ii) 

risultati di altri saggi di screening sulla degradazione (ad esempio biodegradabilità immediata potenziata, biodegradabilità intrinseca);

iii) 

risultati ottenuti da modelli di biodegradazione Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

iv) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

b) 

informazioni rilevanti per le proprietà M o vM:

i) 

coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (Koc) stimato mediante modelli Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

c) 

informazioni rilevanti per le proprietà T:

▼C12

i) 

tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);

▼M32

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.5.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 fino al 1o novembre 2026.

4.4.3.    Criteri di classificazione delle miscele

4.4.3.1. Una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso).

4.4.3.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.4.3.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.4.3.1 fino al 1o maggio 2028.

4.4.4.    Comunicazione del pericolo

4.4.4.1. Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.

Tabella 4.4.1

Proprietà PMT e vPvM — Elementi dell’etichetta

 

PMT

vPvM

Simbolo/pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Indicazione di pericolo

EUH450: può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche

EUH451: può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

4.4.4.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le sostanze

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o novembre 2026.

4.4.4.3.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le miscele

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o maggio 2028.

▼M2

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