Articolo 53
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
▼M20
1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.
Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
▼M37
1 bis.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell’allegato I al fine di includere gli elementi dell’etichetta che possono essere forniti solo su un’etichetta digitale, a condizione che il GHS non richieda che tali elementi dell’etichetta appaiano sull’etichetta fisica. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, delle esigenze della società e dell’esigenza di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
1 ter.
Per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi futuri nel settore della digitalizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori dettagli sulle disposizioni per l’etichettatura digitale di cui agli articoli 34 bis e 34 ter. Tali dettagli riguardano, in particolare, le soluzioni informatiche che possono essere utilizzate e i mezzi alternativi per fornire le informazioni. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione:
a)
garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;
c)
garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;
d)
tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;
e)
garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.
▼M37
2.
La Commissione, agendo per conto dell’Unione e degli Stati membri, coopera, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, al fine di promuovere l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l’ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili, nonché l’adeguamento dei criteri per approcci alternativi, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e la valutazione della necessità di nuovi criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche.
▼M37
3.
La Commissione valuta periodicamente l’evoluzione di approcci alternativi come i metodi alternativi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e adotta atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di aggiornare, se del caso, l’allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 53 bis per aggiornare l’allegato I del presente regolamento e adeguare i criteri, preferibilmente entro 18 mesi dall’inclusione dei criteri relativi ai dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzati a livello delle Nazioni Unite.