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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 17 / Disposizioni generali

Articolo 17

Disposizioni generali

1.  

Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) 

nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) 

la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) 

gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;

d) 

se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

e) 

se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;

f) 

se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;

g) 

se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;

h) 

se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2.  

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

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