Article 17 / Disposizioni generali
Articolo 17
Disposizioni generali
Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.