Article 29 / Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio
Articolo 29
Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio
1.
Quando l’imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 31 concernenti l’apposizione di un’etichetta nelle lingue dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono riportati conformemente all’allegato I, punto 1.5.1.
2.
Se sull'etichetta non possono essere riportate tutte le informazioni secondo le modalità precisate al paragrafo 1, queste possono essere ridotte conformemente all'allegato I, sezione 1.5.2.
3.
Quando una sostanza o miscela pericolosa di cui all’allegato II, parte 5, è fornita al pubblico senza imballaggio, le informazioni di etichettatura sono fornite conformemente alla disposizione che fa riferimento a detta sostanza o miscela nell’allegato II, parte 5.
4.
Per talune miscele classificate come pericolose per l'ambiente si possono stabilire esenzioni da talune disposizioni di etichettatura ambientale o disposizioni specifiche in materia di etichettatura ambientale secondo la procedura di cui all'articolo 53, qualora si possa dimostrare che l'impatto ambientale ne risulterebbe ridotto. Tali esenzioni o disposizioni specifiche sono definite nella parte 2 dell'allegato II.
4 bis.
Qualora, a norma dell’allegato VIII, crei un identificatore unico di formula, il notificante può, anziché includerlo nelle informazioni supplementari, decidere di riportarlo secondo un’altra modalità consentita dalla parte A, sezione 5, di tale allegato.
4 ter.
In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, l’obbligo di etichettatura ivi disposto non si applica all’imballaggio delle munizioni destinate all’utilizzo da parte delle forze di difesa qualora l’etichettatura conforme a tale obbligo costituisca un rischio inaccettabile per la sicurezza delle munizioni o del personale militare o non militare e non sia possibile garantire una mimetizzazione sufficiente.
Nel caso di cui al primo comma del presente paragrafo, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle forniscono alle forze di difesa la scheda dei dati di sicurezza o, se quest’ultima non è necessaria, una copia degli elementi dell’etichetta come stabilito all’articolo 17.
5.
La Commissione può chiedere all'agenzia di predisporre e presentarle ulteriori proposte di esenzione dai requisiti in materia di etichettatura e imballaggi.